Arma propria
Categoria normativa per classificare taluni strumenti di offesa
Con arma propria, in Italia, si indica qualsiasi oggetto la cui funzione primaria sia l'offesa alla persona.
Disciplina normativa
modificaUna definizione generale di arma propria è data dall'art. 30 del TULPS;[1] altri riferimenti sono contenuti negli articoli 585 e 704 del codice penale italiano,[2][3] e nella legge 18 aprile 1975, n. 110.
In generale, sono da considerarsi armi proprie:
- Le armi da fuoco di qualsiasi tipo (comprese le relative cartucce);
- Le armi ad aria compressa;
- Le armi da getto (lance, catapulte, shuriken);
- Le armi bianche (come spade, coltelli affilati su ambo i lati della lama oppure ad apertura a scatto, pugnali, stiletti, quadrelli, picche, alabarde, bastoni animati);
- strumenti per i quali sussiste il divieto assoluto di porto (mazze ferrate, bastoni ferrati, tirapugni e sfollagente)
- le armi batteriologiche o chimiche;
- tutti i congegni incendiari, esplodenti o dirompenti (qualsiasi tipo di bomba, bottiglie Molotov).
Le armi da fuoco proprie possono inoltre dividersi in base all'articolo 1 della legge 110/1975 come segue:
- Armi comuni da sparo (tutte le armi da fuoco corte o lunghe, a canna rigata o liscia, ad uno o più colpi ed a ripetizione manuale o semiautomatica). Di esse è concessa la detenzione o il porto al cittadino che ne abbia titolo (detenzione domestica, porto d'arma per difesa personale, per uso sportivo o per caccia);
- Armi da guerra (parti di esse, le relative cartucce, armi con spiccata potenzialità d'offesa come quelle a ripetizione automatica, artiglierie, bombe o loro componenti, aggressivi chimici, congegni bellici di ogni natura);
- Armi tipo guerra (tutte quelle che non rientrano tra le armi da guerra ma possono utilizzare lo stesso munizionamento o hanno la possibilità di eseguire il tiro a ripetizione automatica - cioè a raffica, o che presentano le caratteristiche balistiche o di impiego tipiche delle armi da guerra).
Note
modifica- ^ Art. 30 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, su edizionieuropee.it.
- ^ Art. 585 del codice penale italiano [collegamento interrotto], su brocardi.it.
- ^ Art. 704 del codice penale italiano, su brocardi.it.
Bibliografia
modifica- AA.vv., “Enciclopedia Universale Rizzoli Larousse”, Milano, Rizzoli, 1971
- Musciarelli L., Dizionario delle Armi, Milano, Oscar Mondadori, 1978.
Voci correlate
modificaCollegamenti esterni
modifica- Pagina dedicata alle armi sul sito ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, su carabinieri.it.