Arma propria

Categoria normativa per classificare taluni strumenti di offesa

Con arma propria, in Italia, si indica qualsiasi oggetto la cui funzione primaria sia l'offesa alla persona.

Disciplina normativa

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Una definizione generale di arma propria è data dall'art. 30 del TULPS;[1] altri riferimenti sono contenuti negli articoli 585 e 704 del codice penale italiano,[2][3] e nella legge 18 aprile 1975, n. 110.

In generale, sono da considerarsi armi proprie:

Le armi da fuoco proprie possono inoltre dividersi in base all'articolo 1 della legge 110/1975 come segue:

  • Armi comuni da sparo (tutte le armi da fuoco corte o lunghe, a canna rigata o liscia, ad uno o più colpi ed a ripetizione manuale o semiautomatica). Di esse è concessa la detenzione o il porto al cittadino che ne abbia titolo (detenzione domestica, porto d'arma per difesa personale, per uso sportivo o per caccia);
  • Armi da guerra (parti di esse, le relative cartucce, armi con spiccata potenzialità d'offesa come quelle a ripetizione automatica, artiglierie, bombe o loro componenti, aggressivi chimici, congegni bellici di ogni natura);
  • Armi tipo guerra (tutte quelle che non rientrano tra le armi da guerra ma possono utilizzare lo stesso munizionamento o hanno la possibilità di eseguire il tiro a ripetizione automatica - cioè a raffica, o che presentano le caratteristiche balistiche o di impiego tipiche delle armi da guerra).
  1. ^ Art. 30 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, su edizionieuropee.it.
  2. ^ Art. 585 del codice penale italiano [collegamento interrotto], su brocardi.it.
  3. ^ Art. 704 del codice penale italiano, su brocardi.it.

Bibliografia

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  • AA.vv., “Enciclopedia Universale Rizzoli Larousse”, Milano, Rizzoli, 1971
  • Musciarelli L., Dizionario delle Armi, Milano, Oscar Mondadori, 1978.

Voci correlate

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Collegamenti esterni

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