Articolo II della Costituzione degli Stati Uniti d'America

articolo della Costituzione statunitense

L'Articolo II della Costituzione degli Stati Uniti d'America istituisce il potere esecutivo del governo federale, cioè il Presidente degli Stati Uniti d'America e il suo gabinetto di governo, che attua e fa rispettare le leggi federali. L'Articolo II stabilisce le procedure per l'elezione e la rimozione del Presidente e i suoi poteri e responsabilità, rendendo di fatto gli Stati Uniti d'America la prima vera repubblica presidenziale nella storia dell'uomo.[1]

Articolo II della Costituzione degli Stati Uniti d'America
StatoStati Uniti (bandiera) Stati Uniti
Tipo leggeLegge costituzionale
LegislaturaCongresso della confederazione
ProponenteConvenzione di Filadelfia
Promulgazione4 marzo 1789; 235 anni fa
A firma di39 di 55 delegati
Testo
(EN) Article II, su Constitution Annotated. URL consultato il 7 marzo 2022.

Struttura

modifica

Sezione 1

modifica

La Sezione 1 dell'Articolo II istituisce le posizioni del Presidente e del Vicepresidente degli Stati Uniti d'America, fissa la durata di entrambi gli incarichi a quattro anni e dichiara inoltre che il potere esecutivo del governo federale è conferito al Presidente, incarnando, insieme all'Articolo I e III, il concetto democratico basilare della separazione dei poteri.[2] La Sezione 1 istituisce anche il Collegio elettorale degli Stati Uniti d'America, organo preposto all'elezione del Presidente e del Vicepresidente. La Sezione 1 prevede che ogni Stato federato scelga i membri del Collegio col metodo elettorale previsto dalla propria rispettiva legislatura e che il numero di grandi elettori per ciascuno Stato è ridistribuito in base alla loro rappresentanza combinata in entrambe le camere del Congresso degli Stati Uniti.[2] La Sezione 1 stabilisce le procedure del Collegio elettorale e richiede alla Camera dei rappresentanti di tenere una «elezione contingente»[N 1] per selezionare il Presidente se nessun individuo ottiene la maggioranza dei voti elettorali.[2] La Sezione 1 stabilisce anche i requisiti di ammissibilità per la carica di Presidente, le procedure da seguire in caso il Presidente sia impossibilitato ad adempire i propri doveri e richiede al Presidente di prestare giuramento.[2]

Sezione 2

modifica

La Sezione 2 dell'Articolo II stabilisce i poteri della presidenza, affermando che il Presidente è comandante in capo dell'esercito, tra molti altri ruoli. Questa Sezione conferisce al Presidente il potere di concedere la grazia.[2]

La Sezione 2 richiede anche al «capo principale» di qualsiasi dipartimento esecutivo di offrire consulenza. Sebbene non richiesto dall'Articolo II, il Presidente George Washington ha organizzato i principali funzionari dei dipartimenti esecutivi integrandoli nel Gabinetto di governo, una pratica che i successivi Presidenti hanno seguito.[2] La «clausola sui trattati» conferisce al Presidente il potere di stipulare trattati con l'approvazione dei 23 del Senato. La «clausola sulle nomine» attribuisce al Presidente il potere di nominare giudici e pubblici ufficiali previo parere e consenso del Senato, il che in pratica ha comportato che gli incaricati presidenziali debbano essere confermati a maggioranza in Senato. La stessa clausola stabilisce inoltre che il Congresso può, per legge, consentire al Presidente, ai tribunali o ai capi di dipartimento di nominare «ufficiali inferiori» senza richiedere il parere e il consenso del Senato.[2] La clausola finale della Sezione 2 conferisce al Presidente il potere di nominare ad interim individui per occupare posti vacanti, quando il Senato è in pausa, e che dovranno essere successivamente confermati per il ruolo.[2]

Sezione 3

modifica

La Sezione 3 dell'Articolo II stabilisce le responsabilità del Presidente, concedendogli il potere di convocare entrambe le camere del Congresso e ricevere rappresentanti stranieri. La Sezione 3 richiede al Presidente di informare il Congresso sullo «stato dell'Unione»; dal 1913 evento noto come «Discorso sullo stato dell'Unione».[2] Il Presidente può raccomandare misure che ritiene «necessarie e opportune». Al Presidente viene richiesto di obbedire e far rispettare tutte le leggi, sebbene egli mantenga una certa discrezionalità nell'interpretazione delle leggi e nel determinare come applicarle.[2]

Sezione 4

modifica

La Sezione 4 dell'Articolo II stabilisce che il Presidente e altri funzionari possono essere rimossi dall'incarico seguendo la logica dell'impeachment negli Stati Uniti.[2]

Esplicative

modifica
  1. ^ In un'elezione contingente ogni legislatura di ogni Stato federato nomina una delegazione di elettori che votano in blocco ed esprimono, a maggioranza tra loro, la propria preferenza per il candidato. In sostanza, in una elezione contingente sono i singoli Stati federati degli Stati Uniti d'America a eleggere il Presidente; con 50 Stati, una maggioranza di 26 Stati è necessaria per eleggere il candidato.
  1. ^ (EN) James L. Sundquist, The U.S. Presidential System as a Model for the World, in Designs for Democratic Stability: Studies in Viable Constitutionalism, Routledge, 1997, pp. 53–72, ISBN 0765600528.
  2. ^ a b c d e f g h i j k (EN) Article II, su Constitution Annotated. URL consultato il 7 marzo 2022.

Voci correlate

modifica

Collegamenti esterni

modifica