L'atto paritetico è un tipo di atto dell'ordinamento giuridico italiano. Tale negozio giuridico viene adottato dalla pubblica amministrazione nella veste di soggetto privato.

Qualificazione

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Tale atto non può essere ricompreso, in senso stretto, tra i provvedimenti amministrativi ma si colloca - secondo la dottrina maggioritaria (Caringella) - tra gli "atti amministrativi non provvedimentali": infatti, in tale ambito, la pubblica amministrazione non esercita un potere di supremazia nei confronti di un privato, bensì utilizza strumenti del diritto civile che la pongono sullo stesso piano della controparte.[1][2]

La distinzione tra atti amministrativi paritetici e atti amministrativi autoritativi risale alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (V Sez. 1/12/1939 n. 795) del 1939 , ma secondo un altro orientamento dottrinale, la distinzione tra atto autoritativo e atto paritetico ricadrebbe sul fatto che questi ultimi vengono adottati per regolare ambiti che ricadono nei diritti soggettivi.[3]

Riferimenti normativi

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  1. ^ Donato Messineo, in Osservazioni in tema di giurisdizione e potere pubblico, su associazionedeicostituzionalisti.it. URL consultato il 10.11.2010.
  2. ^ Taglienti in Trasparenza dell'atto amministrativo, su giustizia-amministrativa.it. URL consultato il 10.11.2010 (archiviato dall'url originale il 10 settembre 2011).
  3. ^ Salvatore Giacchetti Il giudizio d'ottemperanza nella giurisprudenza del Consiglio di giustizia amministrativa, su lexitalia.it. URL consultato il 10.11.2010.

Bibliografia

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  • Aldo Quartulli, Atti autoritativi ed atti paritetici: validità di una distinzione, in Studi per il centocinquantenario del Consiglio di Stato, Roma, 1981.

Voci correlate

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