Autocalunnia
In diritto penale italiano, l'autocalunnia è il reato previsto e punito dall'articolo 369 codice penale ovvero: "Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell'articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all'Autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni".
Delitto di Autocalunnia | |
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Fonte | Codice penale italiano Libro II, Titolo III, Capo I |
Disposizioni | art. 369 |
Competenza | tribunale monocratico |
Procedibilità | d'ufficio |
Arresto | non consentito |
Fermo | non consentito |
Pena | reclusione da uno a 3 anni |
Fatto
modificaLa norma punisce chi, mediante dichiarazione all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a questa abbia l'obbligo di riferirne, si incolpa di un reato che non è avvenuto o che non è stato da lui commesso.
Importante è che la dichiarazione sia volta a incolpare sé stesso e non altri soggetti estranei, si configurerebbe in questo caso il reato di calunnia previsto dall'articolo 368 codice penale italiano.
Bene giuridico tutelato
modificaQuesta norma è nata per tutelare il corretto funzionamento della giustizia, ma anche per evitare aperture di procedimenti penali su fatti non esistiti. Per i fatti realmente esistiti l'autocalunnia comporterebbe la condanna di un innocente e l'assoluzione di un colpevole, per evitare tale imprevisto il legislatore ha introdotto tale norma giuridica.
Bibliografia
modifica- Ciro Santoriello, Calunnia, autocalunnia e simulazione di reato, CEDAM, 2004, ISBN 881325038X
Voci correlate
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