Legislature del Regno di Sardegna
Tra il 1848 e il 1860 nel Regno di Sardegna si ebbero sette legislature con elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati.
Il Senato del Regno non era elettivo, ma i suoi membri erano nominati dal re.
Elenco
modificaLegge elettorale
modificaLe prime elezioni si svolsero il 27 aprile 1848, dopo la promulgazione dello Statuto da parte del re Carlo Alberto (4 marzo) e l'emanazione del Regio editto sulla legge elettorale del 17 marzo 1848 n. 680.
«La legge elettorale del Regno di Sardegna emanata da Carlo Alberto il 17 marzo 1848, era stata elaborata anteriormente all'apertura del Parlamento subalpino da una commissione presieduta da Cesare Balbo.
L'elettorato poteva essere esercitato solamente dai maschi in possesso di una serie di requisiti: età non inferiore ai 25 anni, saper leggere e scrivere, pagamento di un censo di 40 lire.
Al voto erano ammessi, anche non pagando l'imposta stabilita, i cittadini che rientravano in determinate categorie: magistrati, professori, ufficiali. I deputati, in numero di 204, erano eletti in altrettanti collegi uninominali.
Questa normativa elettorale, parzialmente modificata dalla legge del 20 novembre 1859, n. 3778, emanata durante la seconda guerra di indipendenza dal governo Rattazzi in virtù dei pieni poteri, rimase sostanzialmente inalterata dal 1848 al 1882.»
Sistema elettorale dal 1848
modificaIn base alla legge elettorale del 1848, il meccanismo di elezione dei deputati era regolato dai seguenti articoli:
«63. Ogni Collegio elettorale elegge un solo Deputato. Il numero totale dei Deputati è di 204.
64. La distribuzione dei Collegi elettorali è regolata nel modo apparente dalla Tabella B annessa alla presente legge, e che fa parte di essa.
[...]
92. Alla prima votazione niuno s'intende eletto, se non riunisce in suo favore più del terzo delle voci del total numero dei Membri componenti il Collegio, e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza.
93. Dopo la prima votazione, dove niuna elezione sia seguita, l'Ufficio in persona del Presidente proclama i nomi dei due Candidati che ottennero il maggior numero de' suffragi, e si procede ad una seconda votazione nel modo avanti espresso.
In questa votazione i suffragi non potranno cadere se non sopra l'uno o l'altro dei due or detti Candidati.
La nomina seguirà in capo a quello dei due Candidati che avrà in suo favore il maggior numero dei voti validamente espressi.
94. A parità di voti il maggiore d'età fra i concorrenti otterrà la preferenza.»
Sistema elettorale dal 1859
modificaIn base alle modifiche apportate nel 1859 alla legge elettorale del 1848, il meccanismo di elezione dei deputati era regolato dai seguenti articoli:
«Art. 62. Ogni Collegio elegge un solo Deputato.
Il numero dei Deputati per tutto il Regno è di 260 distribuiti per Provincia nel modo seguente:
Quella di Alessandria ne elegge N° 21; – quella di Annecy N° 8; – quella di Bergamo N° 12; – quella di Brescia n° 16; – quella di Cagliari N° 12; – quella di Chambéry N° 10; – quella di Como N° 15; – quella di Cremona N° 11; – quella di Cuneo N° 20; – quella di Genova N° 22; – quella di Milano N° 30; – quella di Nizza N° 8; – quella di Novara N° 19; – quella di Pavia N° 14; – quella di Sassari N° 7; – quella di Sondrio N° 4; – quella di Torino N° 31.
La distribuzione dei Collegi elettorali è regolata in ciascuna Provincia per Circondarii nel modo apparente dalla Tabella annessa alla presente Legge, e che fa parte di essa.
[...]
Art. 91. Alla prima votazione niuno s'intende eletto, se non riunisce in suo favore più del terzo dei voti del total numero dei Membri componenti il Collegio, e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza.
Art. 92. Dopo la prima votazione, dove niuna elezione sia seguita, l'Uffizio in persona del Presidente proclama i nomi dei due Candidati che ottennero il maggior numero de' suffragi, e si procede nel giorno che in previsione di questo caso sarà fissato nel Decreto di convocazione ad una seconda votazione nel modo avanti espresso.
L'intervallo tra l'una e l'altra votazione non potrà mai essere maggiore di otto giorni.
Nell'ultima votazione i suffragi non potranno cadere se non sopra l'uno o l'altro dei due or detti Candidati.
La nomina seguirà in capo a quello dei due Candidati che avrà in suo favore il maggior numero dei voti validamente espressi.
Art. 93. A parità di voti il maggiore d'età fra i concorrenti otterrà la preferenza.»
Note
modifica- ^ Le due date si riferiscono rispettivamente alle votazioni del I turno e del ballottaggio.
- ^ Con i regi decreti 29 maggio e 19 giugno 1848 vennero aggiunti otto collegi del ducato di Piacenza e dieci del ducato di Parma.
- ^ Per la Sardegna la prima convocazione fu fissata per il 22 luglio.
- ^ I collegi della Sardegna vennero convocati per il 13 dicembre.
- ^ Dal 1848 al 1882, su Camera dei deputati (archiviato dall'url originale il 10 maggio 2009).
- ^ Regio editto del 17 marzo 1848 (PDF), su Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche.
- ^ Regio decreto 20 novembre 1859 n.3778 (PDF), su Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche.
Bibliografia
modifica- Francesco Bartolotta (a cura di), Parlamenti e governi d'Italia dal 1848 al 1970, Roma, Vito Bianco Ed., 1971.