Consiglio di istituto
Il consiglio d'istituto, nella scuola italiana, è il più alto organo collegiale in una scuola, ed ha competenze amministrative.
È formato dalle varie componenti interne alla scuola e si occupa della gestione e della trasparenza amministrativa degli istituti scolastici pubblici e parificati statali italiani. Tale organo elabora e adotta atti di carattere generale che attengono all'impiego delle risorse finanziarie erogate dallo Stato, dagli enti e dai privati.
Le funzioni e la composizione dei consigli di istituto sono indicati nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Composizione
modificaDel consiglio di istituto fanno parte:[1]
- il dirigente scolastico;
- rappresentanti degli studenti (per le scuole secondarie di secondo grado)
- rappresentanti dei docenti;
- rappresentanti dei genitori;
- rappresentanti del personale ATA.
Il numero dei componenti varia a seconda del numero di alunni iscritti all'istituto:
Ordine di scuola | Primaria o secondaria di I grado | Secondaria di II grado | ||
---|---|---|---|---|
Numero di alunni | Fino a 500 alunni | Più di 500 alunni | Fino a 500 alunni | Più di 500 alunni |
Dirigente scolastico | 1 | 1 | 1 | 1 |
Docenti | 6 | 8 | 6 | 8 |
Genitori | 6 | 8 | 3 | 4 |
Studenti | - | - | 3 | 4 |
Personale ATA | 1 | 2 | 1 | 2 |
Ogni rappresentanza viene eletta all'interno della sua componente mediante consultazioni elettorali[2] regolarmente effettuate all'interno dell'Istituto. Il mandato è triennale per i membri docenti, ATA e genitori, annuale per gli studenti.[1]
La presidenza del consiglio d'istituto spetta ad un genitore eletto da tutte le componenti del Consiglio[1] con votazione segreta.
Il presidente nomina un segretario tra gli altri membri del consiglio.[1]
Giunta esecutiva
modificaIl consiglio, nel suo seno, esprime mediante elezione una giunta esecutiva, così composta:[1]
- il Dirigente scolastico, col ruolo di presidente;
- il Direttore dei servizi generali e amministrativi, col ruolo di segretario;
- un docente;
- un membro del personale ATA;
- due genitori, o un genitore e uno studente nelle scuole secondarie di secondo grado.
Funzioni
modificaIl consiglio d'istituto ha potere decisionale su:[1]
- il bilancio preventivo, il conto consuntivo e in generale l'utilizzo delle risorse finanziarie della scuola;
- i regolamenti interni della scuola;
- l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature scolastiche (a tal riguardo, i consiglieri minorenni non hanno però voto deliberativo);
- l'adattamento del calendario scolastico;
- i criteri generali per la programmazione educativa;
- i criteri per la programmazione e l'attuazione di attività come corsi di recupero, visite e viaggi di istruzione;
- promozione di contatti con altre scuole;
- partecipazione della scuola ad attività culturali, sportive e ricreative;
- forme e modalità per lo svolgimento di eventuali iniziative assistenziali;
- i criteri generali relativi alla formazione delle classi e all'assegnazione dei docenti;
- i criteri generali relativi all'adattamento dell'orario delle lezioni;
- i criteri per lo svolgimento dei servizi amministrativi;
- l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole.
Il consiglio di istituto inoltre può esprimere pareri sull'andamento generale della scuola.
Funzioni della giunta esecutiva
modificaLa giunta esecutiva:[1]
- predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- prepara i lavori del consiglio di istituto;
- cura l'esecuzione delle relative delibere.
Note
modificaBibliografia
modificaRiferimenti normativi
modifica- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.