Convalida (diritto amministrativo)
La convalida è un atto amministrativo di 2º grado tramite il quale il soggetto al quale spetta l'azione di annullamento sana un precedente atto invalido da vizi che ne determinano l'annullabilità.
Caratteri
modificaPerché l'atto possa essere convalidato occorre che l'atto invalido non sia già stato annullato e che il soggetto sia comunque nella posizione per provvedere sulla materia su cui l'atto dispiega i suoi effetti.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza l'atto di convalida deve:
- indicare espressamente l'atto da convalidare;
- individuare inequivocabilmente il vizio che si intende eliminare;
- esplicitare la volontà di convalidare l'atto viziato.
Inoltre a seguito delle modifiche della legge 241/1990 apportate dalla legge 15/2005, l'art 21-nonies al secondo comma prevede la possibilità di convalida di un provvedimento annullabile sussistendo i requisiti di:
- interesse pubblico al mancato annullamento dell'atto;
- intervento della convalida entro un termine ragionevole.
Voci correlate
modificaCollegamenti esterni
modifica- Rassegna dell'autotutela amministrativa, su autotutela-pa.it. URL consultato il 25 novembre 2008 (archiviato dall'url originale il 6 febbraio 2009).
Controllo di autorità | Thesaurus BNCF 28529 |
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