Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere

trattato internazionale
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La Convenzione di New York del 1958 (dicitura integrale: Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere[1]) è un trattato internazionale multilaterale firmato nell'ambito della Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a New York il 10 giugno 1958, entrato in vigore il 7 giugno 1959 e ratificato dal Parlamento italiano con la legge n. 62 del 19 gennaio 1968 (con efficacia stabilita a partire dal 1º maggio 1969).

Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere
Tipotrattato multilaterale
Firma10 giugno 1958
LuogoNew York, Stati Uniti
Efficacia7 giugno 1959
CondizioniTre ratifiche
Parti153
Firmatari24
DepositarioSegretario Generale delle Nazioni Unite
Linguearabo, cinese, francese, inglese, russo, spagnolo
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Oggetto della convenzione

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La Convenzione di New York è stata uno strumento fondamentale a livello internazionale per favorire il riconoscimento delle sentenze arbitrali (cioè di arbitrato, una delle ADR) pronunciate nell'ambito degli Stati firmatari. La procedura in essa prevista rende più facile e veloce l'esecuzione dei cosiddetti lodi arbitrali tra Paesi diversi, riducendo in questo modo il rischio di rigetto dell'istanza di esecuzione del lodo stesso.

La Convenzione ha imposto agli Stati firmatari di non prevedere, relativamente al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali straniere, condizioni più gravose rispetto a quelle previste per le sentenze arbitrali nazionali.

Riconoscimento del lodo straniero nell'ordinamento italiano

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Il procedimento da essa introdotto stabilisce che, nell'ordinamento Italiano il provvedimento che dichiara l'efficacia del lodo arbitrale estero sia emesso inaudita altera parte da parte del Giudice monocratico presso il Tribunale, a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti e previsti dall'art. 839 del Codice di procedura civile.

«Art. 839 del Codice di procedura civile Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri.

Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della corte d'appello nella cui circoscrizione risiede l'altra parte; se tale parte non risiede in Italia è competente la corte d'appello di Roma. Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso, o documento equipollente, in originale o in copia conforme. Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve altresì produrne una produzione certificata conforme. Il presidente della corte d'appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l'efficacia del lodo straniero nella Repubblica, salvoché:

1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana; 2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.»

Chi si oppone al riconoscimento del lodo sulla base dei motivi previsti dall'art. 840 del Codice di procedura civile, presenta formale opposizione entro 30 giorni (a pena di decadenza) dalla notifica del decreto emanato dal Tribunale monocratico; l'opposizione deve necessariamente essere presentata presso la Corte d'appello territorialmente competente. Va sottolineato che anche il soggetto che ha presentato istanza di riconoscimento del lodo, in caso di esito negativo, può presentare opposizione presso la medesima autorità giudicante.

«Art. 840 del Codice di procedura civile Opposizione. Contro il decreto che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero è ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega l'efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l'accorda. In seguito all'opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. La corte d'appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione. Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte d'appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo invocato prova l'esistenza di una delle seguenti circostanze:

1) le parti della convenzione arbitrale erano incapaci in base alla legge ad essi applicabile oppure la convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza di indicazione a tale proposito, secondo la legge dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato;

2) la parte nei cui confronti il lodo invocato non è stata informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale o comunque è stata nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento stesso;

3) il lodo ha pronunciato su una controversia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria, oppure fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che concernono questioni sottoposte ad arbitrato possono essere separate da quelle che riguardano questioni non sottoposte ad arbitrato, le prime possono essere riconosciute e dichiarate esecutive;

4) la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento arbitrale non sono stati conformi all'accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell'arbitrato;

5) il lodo non è ancora divenuto vincolante per le parti o è stato annullato o sospeso da un'autorità competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, è stato reso. Allorché l'annullamento o la sospensione dell'efficacia del lodo straniero siano stati richiesti all'autorità competente indicata nel numero 5) del terzo comma, la corte d'appello può sospendere il procedimento per il riconoscimento o l'esecuzione del lodo; su istanza della parte che ha richiesto l'esecuzione può, in caso di sospensione, ordinare che l'altra parte presti idonea garanzia.

Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono altresì rifiutati allorché la corte d'appello accerta che:

  1. la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;
  2. il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.»

La Convenzione è attualmente ratificata da 156 paesi[2].

Paesi aderenti alla Convenzione di New York

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Stato Data di ratifica del trattato Stato Data di ratifica del trattato
  Afghanistan 30 novembre 2005   Albania 27 giugno 2001
  Algeria 7 febbraio 1989   Antigua e Barbuda 2 febbraio 1989
  Argentina 14 marzo 1989   Armenia 29 dicembre 1997
  Australia 26 marzo 1975   Austria 2 maggio 1961
  Azerbaigian 29 febbraio 2000   Bahamas 20 dicembre 2006
  Bahrein 6 aprile 1988   Bangladesh 6 maggio 1992
  Barbados 16 marzo 1993   Bielorussia 15 novembre 1960
  Belgio 18 agosto 1975   Benin 16 maggio 1974
  Bolivia 28 aprile 1995   Bosnia ed Erzegovina 1º settembre 1993
  Botswana 20 dicembre 1971   Brasile 7 giugno 2002
  Brunei 25 luglio 1996   Bulgaria 10 ottobre 1961
  Burkina Faso 23 marzo 1987   Cambogia 5 gennaio 1960
  Camerun 19 febbraio 1988   Canada 12 maggio 1986
  Rep. Centrafricana 15 ottobre 1962   Cile 4 settembre 1975
  Cina 22 gennaio 1987   Colombia 25 settembre 1979
  Costa Rica 26 ottobre 1987   Costa d'Avorio 1º febbraio 1991
  Croazia 26 luglio 1993   Cuba 30 dicembre 1974
  Cipro 29 dicembre 1980   Rep. Ceca 30 settembre 1993
  Danimarca 22 dicembre 1972   Gibuti 14 giugno 1983
  Dominica 28 ottobre 1988   Rep. Dominicana 11 aprile 2002
  Ecuador 3 gennaio 1962   Egitto 9 marzo 1959
  El Salvador 26 febbraio 1998   Estonia 30 agosto 1993
  Finlandia 19 gennaio 1962   Francia 26 giugno 1959
  Gabon 15 dicembre 2006   Georgia 2 giugno 1994
  Germania 30 giugno 1961   Ghana 9 aprile 1968
  Grecia 16 luglio 1962   Guatemala 21 marzo 1984
  Guinea 23 gennaio 1991   Haiti 5 dicembre 1983
  Città del Vaticano 14 maggio 1975   Honduras 3 ottobre 2000
  Ungheria 5 marzo 1962   Islanda 24 gennaio 2002
  India 13 luglio 1960   Indonesia 7 ottobre 1981
  Iran 15 ottobre 2001   Irlanda 12 maggio 1981
  Israele 5 gennaio 1959   Italia 31 gennaio 1969
  Giamaica 10 luglio 2002   Giappone 20 giugno 1961
  Giordania 15 novembre 1979   Kazakistan 20 novembre 1995
  Kenya 10 febbraio 1989   Corea del Sud 8 febbraio 1973
  Kuwait 28 aprile 1978   Kirghizistan 18 dicembre 1996
  Laos 17 giugno 1998   Lettonia 14 aprile 1992
  Libano 11 agosto 1998   Lesotho 13 giugno 1989
  Liberia 16 settembre 2005   Lituania 14 marzo 1995
  Lussemburgo 9 settembre 1983   Macedonia del Nord 10 marzo 1994
  Madagascar 16 luglio 1962   Malaysia 5 novembre 1985
  Mali 8 settembre 1994   Malta 22 giugno 2000
  Isole Marshall 21 dicembre 2006   Mauritania 30 gennaio 1997
  Mauritius 19 giugno 1996   Messico 14 aprile 1971
  Moldavia 18 settembre 1998   Monaco 2 giugno 1982
  Mongolia 24 ottobre 1994   Montenegro 23 ottobre 2006
  Marocco 12 febbraio 1959   Mozambico 11 giugno 1998
  Nepal 4 marzo 1998   Paesi Bassi 24 aprile 1964
  Nuova Zelanda 6 gennaio 1983   Nicaragua 24 settembre 2003
  Niger 14 ottobre 1964   Nigeria 17 marzo 1970
  Norvegia 14 marzo 1961   Oman 25 febbraio 1999
  Pakistan 14 luglio 2005   Panama 10 ottobre 1984
  Paraguay 8 ottobre 1997   Perù 7 luglio 1988
  Filippine 6 luglio 1967   Polonia 3 ottobre 1961
  Portogallo 18 ottobre 1994   Qatar 30 dicembre 2002
  Romania 13 settembre 1961   Russia 24 agosto 1960
  Saint Vincent e Grenadine 12 settembre 2000   San Marino 17 maggio 1979
  Arabia Saudita 19 aprile 1994   Senegal 17 ottobre 1994
  Serbia 12 marzo 2001   Singapore 21 agosto 1986
  Slovacchia 28 maggio 1993   Slovenia 6 luglio 1992
  Sudafrica 3 maggio 1976   Spagna 12 maggio 1977
  Sri Lanka 9 aprile 1962   Svezia 28 gennaio 1972
  Svizzera 1º giugno 1965   Siria 9 marzo 1959
  Tanzania 13 ottobre 1964   Thailandia 21 dicembre 1959
  Trinidad e Tobago 14 febbraio 1966   Tunisia 17 luglio 1967
  Turchia 2 luglio 1992   Uganda 12 febbraio 1992
  Ucraina 10 ottobre 1960   Emirati Arabi Uniti 21 agosto 2006
  Regno Unito 24 settembre 1975   Stati Uniti 30 settembre 1970
  Uruguay 30 marzo 1983   Uzbekistan 7 febbraio 1996
  Venezuela 8 febbraio 1995   Vietnam 12 settembre 1995
  Zambia 14 marzo 2002   Zimbabwe 26 settembre 1994

Riferimenti normativi

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  • Legge 19 gennaio 1968, n. 62 - Adesione alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e sua esecuzione.
  1. ^ Testo della Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere[collegamento interrotto]
  2. ^ Lista dei Paesi aderenti alla Convenzione

Voci correlate

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Controllo di autoritàGND (DE4296477-5
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