Diritto di accesso agli atti amministrativi in Italia
Il diritto di accesso agli atti amministrativi in Italia è stato introdotto nell'ordinamento giuridico nel 1990 ed è regolato da varie norme giuridiche.
Storia
modificaÈ stato introdotto, per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, firmata dal Presidente del Consiglio Giulio Andreotti.[1] La disciplina è stabilita da apposito regolamento per l'accesso, tramite il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352[2], successivamente abrogato e sostituito dal D.P.R.12 aprile 2006, n. 184.[3] Il diritto di accesso era però subordinato alla titolarità di una situazione legittimante, identificato dalla norma del 1990 come "situazione giuridicamente rilevante", a differenza dell'accesso alle informazioni degli enti locali previsto dalla coeva legge 8 giugno 1990, n. 142.
La legge 11 febbraio 2005, n. 15 ha ulteriormente ridisegnato l'istituto dell'accesso elevandolo a principio fondamentale, riconoscendo la libertà di accedere alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione italiana come diritto fondamentale. Il principio che guida l’intera normativa è la tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo di tutti i soggetti della società civile: in assenza di ostacoli riconducibili ai limiti previsti dalla legge, le amministrazioni devono dare prevalenza al diritto di chiunque di conoscere e di accedere alle informazioni possedute dalla pubblica amministrazione; i successivi d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 hanno ulteriormente ampliato la portata di tale diritto.
Tipi
modificaSi possono individuare i seguenti tipi:
- "accesso documentale" - introdotto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 - che permette a chiunque di prendere visione e richiedere copia di documenti, dati e informazioni detenuti da una pubblica amministrazione italiana, purché il richiedente sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.
- "accesso civico", previsto dal d.lgs 14 marzo 2013, n. 33, che consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che la pubblica amministrazione italiana abbia l'obbligo di pubblicare in una apposita sezione dei propri siti web istituzionali denominata amministrazione trasparente, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati;
- "accesso civico generalizzato", innovazione introdotta dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (noto anche come FOIA - Freedom of Information Act), che consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare, senza essere necessariamente portatore di un particolare e specifico interesse.
Ulteriori forme di accesso agli atti sono previste dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico degli enti locali":
- accesso dei cittadini", previsto dall'art. 10, consente a tutti i cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso a tutti atti amministrativi dell'amministrazione comunale e provinciale, esclusi quelli previsti per legge o con provvedimento motivato del sindaco o presidente di provincia per tutelare la riservatezza di privati o imprese;
- accesso dei consiglieri, previsto dall'art. 43, consente in via generale ai consiglieri comunali o provinciali di accedere a tutte le notizie e le informazioni in possesso della rispettiva amministrazione che siano utili all'espletamento del loro mandato.
Analisi
modificaIl diritto di accesso ai documenti amministrativi, si lega sia ad esigenze di tutela del singolo, a tutela e salvaguardia dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi, che a finalità di interesse generale l'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 riconosceva il diritto di accesso al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa. Questo rapporto con la trasparenza del diritto di accesso - legato a situazioni individuali, ma funzionale anche alla cura di interessi pubblici - si è ulteriormente evoluto con successivi interventi normativi.
Il diritto di accesso civico introdotto dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, che consente di accedere esclusivamente alle informazioni che rientrano negli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, mentre l’accesso civico generalizzato di cui al d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 si estende a tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, all’unica condizione che siano tutelati gli interessi pubblici e privati espressamente indicati dalla legge. Per dare risposta a queste esigenze e orientare il sistema amministrativo verso una piena attuazione della disciplina dell’accesso civico generalizzato, il Dipartimento della funzione pubblica ha avviato, insieme all’Autorità nazionale anticorruzione e al garante per la protezione dei dati personali, un percorso di riflessione congiunto per individuare soluzioni tecniche e interpretative adeguate, sia mediante la circolare n. 1/2019, sia mediante la revisione delle Linee guida di cui all’art. 5 comma 2 del decreto trasparenza, in ordine alla applicazione delle eccezioni e dei limiti all’accesso civico generalizzato.[4]
A partire dal 2020, vige il principio generale della piena accessibilità generalizzata e riutilizzabilità dei documenti pubblicati all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" da parte degli enti locali. I documenti devono attestare l'assenza di filtri o di altre soluzioni tecniche atte ad impedire l'indicizzazione nei motori di ricerca e la possibilità di lanciare interrogazioni direttamente all'interno dei siti istituzionali.[5][senza fonte]
Note
modifica- ^ art. 24 legge 241/1990
- ^ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 29 luglio 1992 n. 177
- ^ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 18 maggio 2006 n. 114
- ^ Circolare n. 1 del 2019, su Ministro per la Pubblica Amministrazione, 2 luglio 2019. URL consultato il 3 luglio 2019.
- ^ Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala, Coronavirus/3 - Anac, differiti i termini per gli obblighi della trasparenza, su quotidianoentilocali.ilsole24ore.com, 16 marzo 2020. URL consultato il 27 marzo 2020 (archiviato dall'url originale il 27 marzo 2020).