Ciccisola
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Possibile violazione di copyright
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Cancellazione
modificaSe vuoi discuterne, leggi le regole sulla cancellazione ed esprimi la tua opinione nell'apposita discussione.
Violazione di copyright
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--L736El'adminalcolico 17:34, 14 ago 2014 (CEST)
- Il fatto è che quel testo si trova un po' dappertutto con la stessa formulazione e la struttura stessa (con tanto di link internet all'interno del testo) rendono evidente la sua provenienza (non per nulla lo stesso testo, sotto forma di modulo elettronico, si trova anche su un sito che lo ha pubblicato in perfetta contemporanea col testo presente su Wikipedia), e dubito che l'ordine degli ingegneri o lo studio di consulenza giuridica lo abbiano copiato da Wikipedia. E anche se si è l'autore del testo, tale testo non deve esser pubblicato da nessuna parte, altrimenti si incorre nella violazione del diritto d'autore, come spiegato chiaramente su WP:COPYRIGHT. Inoltre, il testo che è stato oscurato non compare nel link al sito con licenza CC-BY-SA 3.0 indicato nel messaggio lasciato nella talk: quel testo è completamente diverso da quello ora oscurato per violazione di copyright, altrimenti non ci sarebbero stati problemi. Quel che suggerisco è ricorrere a WP:RIFORMULARE, riscrivendo completamente i contenuti in modo che non ci sia alcun equivoco né sospetto di alcun tipo, oppure, se il testo è stato effettivamente pubblicato con licenza CC-BY-SA 3.0 prima del suo inserimento su Wikipedia, indicare il link verso tale pagina. A ogni buon conto: quando si riportatno testi licenziati sotto CC-BY-SA 3.0, è comunque obbligatorio evidenziarne la fonte originale, scrivendola o nella pagina di discussione della voce o mettendola come nota documentale. Questo obbligo è dato proprio dalla licenza CC-BY-SA 3.0 stessa (e di questa citazione non c'era traccia né nella voce in questione né nella relativa pagina di discussione). --L736El'adminalcolico 10:31, 15 ago 2014 (CEST)
- Attenzione: quando si parla di violazione del diritto di autore non si intende "usurpazione del lavoro altrui" (infatti, non ho mai usato questa espressione né un'altra equivalente). Quel che sto dicendo è una cosa molto diversa, ossia: non si può usare testo già pubblicato altrove in contesti coperti da diritto d'autore, indipendentemente dal fatto di esserne o meno l'autore. L'autore di un testo pubblicato altrove (in questo caso, nella pubblicazione citata, coperta da diritto d'autore), non può riusare lo stesso testo su Wikipedia senza aver prima seguito una procedura ben precisa di proposta di donazione del testo a WikiMedia Foundation, come spiegato molto chiaramente su WP:RILASCIA. Senza tale procedura e senza il ticket OTRS associato, proporre o riproporre su Wikipedia un testo già pubblicato altrove sotto copyright rimane a tutti gli effetti una violazione del copyright, anche se l'autore dell'edit è l'autore/detentore dei diritti del testo originale. Quel che sto dicendo è, molto semplicemente: il testo della voce era già stato pubblicato sotto licenza non libera e quindi non può essere riproposto su Wikipedia senza il relativo ticket OTRS. Tutto qua. --L736El'adminalcolico 18:35, 15 ago 2014 (CEST)
Spam
modificaCiao, il contenuto da te introdotto ha riscontro preciso su un sito che non rilascia liberamente i contenuti, quindi è violazione del copyright. Ho visto che questioni simili ti sono già state indicate, sarebbe davvero il caso ti rendessi conto che il rispetto del diritto d'autore e la formulazione originale dei contenuti sono conditio sine qua non per contribuire a Wikipedia, saluti.--Shivanarayana (msg) 12:50, 5 gen 2015 (CET)
- Per rispondere al msg cancellato, in caso rilasci contenuti del sito in licenza cc-by o cc-by-sa (apponendo la licenza esplicita in fondo alla pagina ad esempio) non c'è bisogno di ticket OTRS, basta citare la fonte in nota. Più che altro servirebbe che il tuo sito fosse considerabile tra le WP:Fonti affidabili. Diciamo che alla grossa per questioni giuridiche non troppo complesse il sito di un avvocato credo proprio potrebbe esserlo. Poi sarebbe il caso di evitare di spammarlo, rientrando in WP:PROMO ;-) anche perché si tratta comunque di una fonte terziaria e resta preferibile citare la fonte a monte (es. in quel caso il sito del produttore), cordiali saluti.--Shivanarayana (msg) 18:09, 5 gen 2015 (CET)
Ciao,
ho ripristinato la pagina a prima del tuo intervento, perché i tuoi due inserimenti:
1) non hanno alcuna fonte
2) hanno completamente azzerato la formattazione precedente della pagina stessa, tra l'altro rimuovendo l'avviso presente (di mancanza delle fonti necesarie).
Ti invito pertanto ad inserire nuove informazioni, integrandole, non sostituendole, con quelle già presenti e, soprattutto, citando le fonti.--Massimiliano Panu (msg) 00:07, 6 gen 2015 (CET)
pct
modificaMi scuso per l'involontaria trasgressione, ma ho bisogno di aiuto (o di sapere se è il caso di lasciar perdere). Avevo sostituito - anziché integrato - la voce relativa al processo civile telematico, di particolare importanza in questo momento (in quanto è appena entrata in vigore la sua obbligatorietà per tutti i procedimenti, vecchi e nuovi, avanti tutti i Tribunali), perché ritengo che sia impostata in maniera non corretta, e quindi difficilmente "integrabile".
In particolare ritengo imprecisa la definizione "Il processo civile telematico (PCT) è la disciplina del processo civile svolto con modalità telematiche, vigente attualmente nella Repubblica Italiana"; personalmente non formulerei una definizione schematica, in quanto si tratta di un concetto assai complesso, che comprende la consultazione dei fascicoli, le comunicazioni telematiche di cancelleria, i depositi telematici da parte di avvocati, consulenti e giudici, i pagamenti telematici, la verbalizzazione informatizzata dei verbali e di altri atti del processo. Ritengo superflua l'enunciazione che "Ad oggi il PCT coinvolge il contenzioso civile, il tribunale del lavoro, le esecuzioni mobiliari, le esecuzioni immobiliari e le procedure concorsuali", giacché specifica tutti i campi del diritto processuale, senza alcun accenno alle Corti d'Appello; erronea l'indicazione che "In parallelo il ministero della giustizia ha abilitato un servizio per la consultazione pubblica dei dati non giudiziali attinenti al giudice di pace", in quanto la consultazione riguarda proprio i dati giudiziali, e costituisce, al momento, una parziale introduzione del PCT nelle cause avanti il Giudice di Pace. Ritengo che la indicazione "Il PCT venne introdotto quando l'Unione Europea minacciò sanzioni all'Italia per la lentezza dei processi. Lo scopo del processo civile telematico è di definire gli strumenti informatici, le regole e le procedure di diritto necessari ad informatizzare il processo civile.[senza fonte]" costituisca un semplice pettegolezzo, od al più una opinione politica, priva di possibili riscontri; che la indicazione del DPR 123/2001 quale base normativa del PCT sia erronea: il DPR citato, insieme ad altri, introducono dei regolamenti (fonti normative secondarie), e semmai le norme iniziali vanno individuate nel Decreto legislativo 39/1993; si tratta però di una indicazione avente mero valore storico, in quanto le norme sono diverse, eterogenee, e complesse. Circa la storia della sperimentazione, il punto di accesso di Catania era operativo nel 2005, e la sperimentazione era già svolta da qualche tempo (non so precisare quanto); dopo una lunga fase di sperimentazione, il primo decreto ingiuntivo telematico risale al 23.02.2006 (posso inviare copia del quotidiano la sicilia); sul Tribunale di Bergamo non credo che corrisponda al vero quanto indicato (v. http://www.avvocatomatteobertocchi.it/2014/06/17/processo-civile-telematico/). L'indicazione di "gravi problemi relativi alle regole per la redazione degli atti ed allo strumento di redazione degli stessi" è erronea: vero è che la sperimentazione ha portato a modificare l'impostazione degli atti e del redattore, ma non in base a "gravi problemi", bensì alla verifica delle ipotesi sperimentali. Non è esatto che "La sperimentazione "si è quindi conclusa" nel 2006; non è esatto che "l'11 dicembre 2006 il PCT è diventato operativo su Milano"; Milano - sede oberata da un elevatissimo numero di decreti ingiuntivi, tale da paralizzarne l'attività, ha scelto una strada differente avvalendosi del finanziamento di istituti bancari (interessati alla funzionalità del settore), ed utilizzando strumenti del tutto diversi ed autonomi. E' vero che il "D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, che modificò diversi aspetti procedurali, in particolare in ordine al flusso di dati per i depositi, e sull'uso della CPE-CPT, abbandonata in favore della sola PEC. Ad oggi, quindi, non è più necessario iscriversi ad un Punto di Accesso (così detto PDA) per poter depositare gli atti telematicamente, bastando - invece - un semplice indirizzo di posta elettronica certificata", ma non basta un semplice indirizzo di posta certificata, occorrendo che questo indirizzo sia iscritto nel reginde; nel caso dell'avvocato, viene da questo comunicato al proprio ordine, che trasmette i propri elenchi al ministero con continui aggiornamenti, consentendo una aggiornata verifica della legittimazione di ogni avvocato (che viene perduta o sospesa in caso di provvedimenti disciplinari o giudiziari di sospensione o cancellazione). Non so se davvero "Gli schemi purtroppo violano lo standard relativo ai web service che definisce il WS-I Basic Profile recepito nel 2004 dall'ISO", ma è una notizia non riscontrabile sul web (e non mi risulta sia stata rilevata dal consulente informatico dell'ordine di Catania, pur molto preciso e critico).
Credo, insomma, che l'impostazione dell'articolo non fosse di ripo divulgativo, ed ho cercato - non sapendo se vi sono riuscito - di fornire una informazione panoramica, utile agli addetti ai lavori. Resto in attesa - se è possibile - di indicazioni su come procedere (oppure su perché lasciar perdere, consentendo che un utente interessato trovi su Wikipedia informazioni di poca utilità). Cordiali saluti, e buon lavoro. Francesco Isola— Questo commento senza la firma utente è stato inserito da Ciccisola (discussioni · contributi).
- Non ti rispondo sul merito, per conoscenza assai limitata della questione, ma sul metodo, sperando di esserti utile.
- La tua pagina discussioni utente serve per messaggi indirizzati A TE, se vuoi scrivere a qualcun altro devi scrivere nella SUA discussioni (altrimenti il destinatario non viene avvisato del tuo messaggio), io ad esempio ti leggo per puro scrupolo a ripassare di qui, avendoti già fornito indicazioni
- Per questioni riguardanti il contenuto di una voce, si scrive nella discussioni della voce stessa. In caso non ci sia un dibattito in corso con altri utenti o si pensi di non poter ottenere attenzione sufficiente in tempi decenti, si può far uso (o linkare una discussione aperta come sopra) al progetto di riferimento, in questo caso Discussioni progetto:Diritto.
- Per discussioni di carattere generale e non specifiche come questa c'è invece WP:Bar.
- Buon lavoro e cordiali saluti, non dimenticarti anche quanto sotto (nelle discussioni)--Shivanarayana (msg) 13:58, 6 gen 2015 (CET)
Re: pct
modificaCiao Francesco.
Non ti devi scusare, il mio intervento era meramente sul metodo e non nel merito. Occupandomi di argomentazioni del tutto diverse, non mi addentro tecnicamente nella questione. Fa piacere, però, trovare un utente minuzioso e preparato, come mi sembri essere, e credo che il tuo apporto al progetto possa essere veramente utile. Le voci di Wiki sono, per loro stessa natura, soggette a modifiche, anche radicali, e se si avverte la necessità pratica di redigere da capo una voce, occorre farlo, ovviamente spiegandone le ragioni proprio come hai fatto con me. Per questo, se posso dare semplicemente un suggerimento, ti inviterei a interfacciarti con gli utenti del Progetto:Diritto, che sapranno certamente indicarti qualche particolare utile, anche "nel merito". Una cosa fondamentale è garantire la verificabilità delle fonti, possibilmente informatiche, ma almeno cartacee (e non mi pare che per te sia un problema), così che chiunque sia interessato, abbia la possibilità di controllare la veridicità di quanto riportato sulle pagine di Wikipedia.
Grazie comunque per il tuo apporto e buon proseguimento.--Massimiliano Panu (msg) 11:50, 7 gen 2015 (CET)
Messaggio dal Progetto Diritto
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Ciao Ciccisola, nell'ambito del progetto Diritto al quale ti sei iscritto/a tempo fa come interessato/a, si sta verificando il numero reale degli utenti che possono al momento contribuire al progetto. Pertanto, se sei ancora interessato/a a partecipare, ti invito a lasciare nuovamente la tua firma in questa pagina del progetto. Nel caso in cui non ricevessimo alcuna tua notizia entro 20 giorni da questo messaggio, la tua precedente adesione non sarà rinnovata automaticamente e rimarrà archiviata qui. Potrai tornare comunque a iscriverti al progetto in qualsiasi momento. Se decidi di non rinnovare l'adesione, valuta tuttavia l'opportunità di aggiungere la pagina di discussione del progetto tra i tuoi osservati speciali. Per qualunque domanda o suggerimento non esitare a lasciare una nota nella pagina di discussione del progetto. Un cordiale saluto, |