Domicilio di soccorso

Per domicilio di soccorso si intende quelle che erano, in Italia, le regole che determinavano su quale comune gravano le spese per l'assistenza e il soccorso dei cittadini poveri.

La norma fondamentale risaliva alla fine dell'Ottocento[1]

Facevano eccezione a questo principio le regole relative alle Spedalità romane.

La nuova legge, emanata nel 2000[2] ha abolito la vecchia normativa ottocentesca, ma all'art. 6 - comma 4 - continua ad individuare nei comuni i soggetti che hanno l'obbligo di provvedere al ricovero stabile presso strutture residenziali di tutti coloro che si trovino in situazione di grave disagio. Anche secondo la nuova norma i costi sono imputati al comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero. Dato il grave peso del costo di un malato cronico per comuni di piccole dimensioni,[3] tutti i problemi, che erano presenti a fine ottocento, si ripresentano irrisolti in un clima sociale che, sotto altri aspetti, è più evoluto. Alcune regioni, come la Lombardia, stanno cercando di ripartire sul bilancio regionale parte di questi oneri.

  1. ^
    Legge 17 luglio 1890 n. 6972

    Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza

    • TITOLO VII - Del domicilio di soccorso
    • Art. 72 Nei casi in cui il titolo all'assistenza ed al soccorso per parte delle Congregazioni di carità e delle altre istituzioni di un Comune o di una frazione di esso dipenda dalla condizione del domicilio o dalla appartenenza al Comune, questa condizione si considera adempiuta quando il povero si trovi in una delle seguenti condizioni, la cui prevalenza è determinata dall'ordine numerico:
    • 1) che abbia per di più di cinque anni dimorato in un Comune, senza notevoli interruzioni;
    • 2) ovvero che sia nato nel Comune, senza riguardo alla legittimità della nascita;
    • 3) ovvero che, essendo cittadino nato all'estero, abbia, ai termini del codice civile, domicilio nel Comune.
    • Il domicilio di soccorso, una volta acquistato secondo le norme di cui al punto n. 1, non si perde se non con l'acquisto del domicilio di soccorso, in Comune diverso.
    .
  2. ^ art. 30 della legge 8 novembre 2000, n. 328 che ha abrogato l'articolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972
  3. ^ le lamentele maggiori vengono dal fatto dell'assoluta casualità del peso di tali oneri, che i comuni maggiori possono ripartire su bilanci più robusti, mentre per i piccoli comuni la presenza anche di pochi casi è di una gravosità insopportabile
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