Greco di Tufo spumante
vino DOCG campani
Il Greco di Tufo Spumante è un vino DOCG la cui produzione è consentita nella provincia di Avellino[1]
Greco di Tufo Spumante | |
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Dettagli | |
Stato | Italia |
Regione | Campania |
Resa (uva/ettaro) | 10,0 t |
Resa massima dell'uva | 70,0% |
Titolo alcolometrico naturale dell'uva | 11,0% |
Titolo alcolometrico minimo del vino | 12,0% |
Estratto secco netto minimo | 15,0 g/l |
Riconoscimento | |
Tipo | DOCG |
Istituito con decreto del | 30/11/11 |
Gazzetta Ufficiale del | nº 295 del 20 dicembre 2011 |
Vitigni con cui è consentito produrlo | |
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MiPAAF - Disciplinari di produzione vini[1] |
Zona di produzione
modificaVitigni con cui è consentito produrlo
modifica- Greco Bianco minimo 85%
- Coda di Volpe bianca massimo 15%[1]
Tecniche di produzione
modifica- Sono idonei solo i terreni collinari di buona esposizione
- Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente, soleggiati.
- Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità non può essere inferiore a 2 500 ceppi/ha.
- È vietata ogni pratica di forzatura
- Tutte le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate nella zona DOCG, ma sono ammesse eccezioni.
- La rifermentazione deve avvenire in bottiglia (metodo classico)
- Lo spumante deve essere affinato per almeno 36 mesi in bottiglia a decorrere dal 1º novembre dell'anno della vendemmia.[1]
Caratteristiche organolettiche
modifica- spuma: fine e persistente;
- colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi verdognoli o dorati;
- odore: caratteristico, gradevole, con delicato sentore di lievito;
- sapore: sapido, fine e armonico, del tipo "extrabrut" o del tipo "brut";
- acidità totale minima: 6,0 g/l;[1]
Informazioni sulla zona geografica
modificaStoria
modificaPrecedentemente l'attuale disciplinare DOCG era stato:
- Approvato DOC con DPR 26.03.1970 G.U.130 - 26.05.1970
- Approvato DOCG con DM 18.07.2003 G.U. 180 - 05.08.2003
Disciplinare abrogato
modificaIl precedente disciplinare approvato con decreto del 18/07/2003, pubblicato sulla gazzetta_ufficiale nº 180 del 05/08/2003, prevedeva:
- resa_uva=10,50 t/ha
- resa_vino=70,0%
- titolo_uva=11,0%
- titolo_vino=12,0%
- estratto_secco=15,0 g/l
- vitigno:
- Greco 85.0% - 100.0%
- Coda di Volpe bianco 0.0% - 15.0%
- Caratteristiche organolettiche:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi verdognoli o dorati.
- odore: caratteristico, gradevole, con delicato sentore di lievito.
- sapore: sapido, fine e armonico, del tipo extrabrut o del tipo brut.
- Acidità totale minima: 5,0 g/l
- Tecniche produttive:
- Sono ammessi solo vigneti collinari di buona esposizione. Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente, soleggiati.
- È vietata ogni pratica di forzatura.
- Per i reimpianti e i nuovi impianti i vigneti dovranno avere una forma di allevamento verticale, la densità di impianto non potrà essere inferiore ai 2 500 ceppi per ettaro.
- Zona di produzione:
- L'intero territorio amministrativo dei comuni di Tufo, Altavilla Irpina, Chianche, Montefusco, Prata di Principato Ultra, Petruro Irpino, Santa Paolina e Torrioni della provincia di Avellino.[2]
Abbinamenti consigliati
modificaAragosta, baccalà, pesce alla griglia
Si abbina come aperitivo ad antipasti freddi in genere (prosciutti e salumi).
Produzione
modificaProvincia, stagione, volume in ettolitri
Note
modifica- ^ a b c d e [1] Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Disciplinari di produzione vini
- ^ [2] Archiviato il 12 ottobre 2013 in Internet Archive. Disciplinare di produzione in: Strade dei Vini.it