Natante
Nell'ordinamento giuridico italiano sono definite natanti le unità da diporto barche a remi e quelle il cui scafo, misurato secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666, abbia una lunghezza pari o inferiore a 10 m, indipendentemente dalla loro propulsione. I natanti, come categoria di unità da diporto, esistono solo nel diritto italiano.
Regime giuridico
modificaI natanti sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto (R.I.D.) tenuti dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli Uffici della motorizzazione civile e pertanto sono beni mobili non registrati.
I documenti da tenere a bordo del natante, in originale o in copia conforme all'originale, durante la navigazione sono:
- la dichiarazione di potenza rilasciata dal costruttore, oppure dal suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione europea o, per i natanti omologati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, il libretto di uso del motore, per i motori fuoribordo e entrobordo
- il certificato di omologazione CE e la dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore
- la polizza di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni a terzi per le unità munite di motore di qualsiasi potenza
A richiesta del titolare, un natante può essere iscritto nei registri delle imbarcazioni da diporto. In tal caso assume il regime giuridico delle imbarcazioni, e viene dotato di licenza di navigazione e di certificato di sicurezza.
Limiti di navigazione
modificaI natanti costruiti secondo le prescrizioni tecniche della Direttiva dell'Unione Europea 94/25/CE e successive modificazioni sono marcati CE e non hanno un limite di navigazione dalla costa, ma 4 specie di navigazione legate alle condizioni meteomarine:
- categoria di progettazione A: con qualsiasi condizione meteomarina;
- categoria di progettazione B: con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato);
- categoria di progettazione C: con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso);
- categoria di progettazione D: con vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,30 metri[1].
Quando le condizioni meteomarine superano i limiti della categoria di progettazione, il natante ha l'obbligo di riparare nell'approdo sicuro più vicino.
I natanti non marcati CE, invece, hanno limiti di navigazione legati alla distanza dalla costa:
- a) natanti denominati iole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, canoe, kayak, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati: entro 1 miglio dalla costa;
- b) moto d'acqua e mezzi similari: decide la Capitaneria di Porto, l'Ufficio Circondariale Marittimo o l'Autorità della navigazione interna competente per territorio, con apposite ordinanze (per la conduzione delle moto d'acqua e mezzi similari sono richieste la maggiore età e la patente nautica);
- c) natanti omologati per la navigazione senza alcun limite o riconosciuti idonei da un organismo tecnico autorizzato o notificato: entro 12 miglia dalla costa (durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione, con la relativa dichiarazione di conformità, oppure l'attestazione di idoneità dell'organismo tecnico autorizzato o notificato);
- d) tutti gli altri natanti non marcati CE: entro 6 miglia dalla costa.
Si tenga presente tuttavia che la possibilità di navigare senza alcun limite dalla costa e in particolare oltre le 12 miglia con un natante CE è vanificata dalla Convenzione di Montego Bay del 1982 (entrata in vigore nel 1994) che - prevedendo la possibilità di controllo in acque internazionali anche da parte delle navi militari e comunque la necessità di identificazione certa della nazionalità dell'unità sottoposta a eventuale controllo - richiede di esibire idonea documentazione, di cui dispone solo il natante che, immatricolato, assume il regime giuridico di imbarcazione.
Uso commerciale
modificaI natanti da diporto possono essere impiegati ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo. Tale uso commerciale è disciplinato, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali.
Note
modifica- ^ Con onde occasionali di altezza massima pari a 0,5 m, ad esempio a causa di imbarcazioni di passaggio.
Voci correlate
modificaAltri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su natante
Collegamenti esterni
modifica- Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, sezioni Diporto e Mare Sicuro, su guardiacostiera.it. URL consultato il 14 ottobre 2006 (archiviato dall'url originale il 1º febbraio 2009).
- Ministero dei Trasporti, sezioni Diporto e Mare Sicuro, su infrastrutturetrasporti.it. URL consultato il 26 aprile 2019 (archiviato dall'url originale il 7 luglio 2007).
- Natante, in Treccani.it – Enciclopedie on line, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.
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