Percosse
In diritto penale si definisce percosse il delitto previsto dall'art. 581 del Codice Penale ai sensi del quale: Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro.
Delitto di Percosse | |
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Fonte | Codice penale italiano Libro II, Titolo XII, Capo I |
Disposizioni | art. 581 |
Competenza | giudice di pace |
Procedibilità | a querela |
Arresto | non consentito |
Fermo | non consentito |
Pena | reclusione fino a 6 mesi o multa fino a 309 euro |
Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
Il fatto tipico costituente il reato di percosse
modificaAl fine di ottenere la configurazione del reato di percosse, oggetto del fatto dovrà essere il percuotere un individuo, ovvero colpirlo o esercitare qualsiasi forma di violenza sul suo corpo.
Nel caso in cui un soggetto sia vittima sia di lesioni di carattere fisico che di carattere psichico non vi saranno i presupposti per la configurazione del reato previsto dall'art. 581 c.p.
Bibliografia
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