La quarta pauperum è il principio stabilito dal diritto canonico che la quarta parte del reddito di un beneficio ecclesiastico deve essere destinato a sovvenire al bisogno dei poveri.

Secondo un'antica tradizione dei giuscanonisti fin dal V secolo i papi Simplicio e Gelasio avrebbero disposto l'amministrazione vescovile di tutte le rendite e la loro suddivisione in quattro parti:

  • prima parte, la quarta episcopi per il mantenimento del vescovo e della sua «famiglia»;
  • seconda parte, la quarta cleri per il mantenimento del clero secolare;
  • terza parte, la quarta pauperum per le necessità dei poveri di Cristo;
  • quarta parte, la quarta fabricae sia i sacra tecta (cioè i costi di manutenzione degli edifici sacri), sia i luminaria ecclesiae, cioè le spese per i ceri e le altre relative al culto.[1]

In questo modo le proprietà ecclesiastiche trovavano una loro giustificazione morale ed economica. In effetti a seguito dell'incameramento dell'asse ecclesiastico fatto in epoca napoleonica e dopo le secolarizzazioni dei beni ecclesiastici, la situazione delle popolazioni povere in genere peggiorò, almeno fino all'affermarsi del Welfare state, perché le istituzioni laicali tardarono a svolgere quel ruolo svolto, sia pure tra tanti abusi, dalla quarta pauperum.

  1. ^ Il testo più autorevole era quello del Moroni

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