Relegatio in insulam

istituto giuridico romano

La relegatio in insulam, nell'antico ordinamento giuridico romano era la pena a cui erano sottoposti i colpevoli di determinati delitti come l'adulterio, lo stupro, il lenocinio, l'omicidio preterintenzionale causato per l'uso di filtri amorosi o abortivi o per maltrattamenti.

Essa consisteva nell'allontanamento temporaneo del soggetto in un luogo isolato o proprio in un'isola, senza la perdita dello status di cittadino romano, previsto invece dalla deportatio in insulam.

La relegazione era una sorta di soggiorno obbligato in un luogo molto lontano da Roma, imposto a personaggi considerati pericolosi dalle autorità romane. A differenza dell'esilio, esso non prevedeva la confisca dei beni e la perdita permanente dei diritti civili. Il provvedimento aveva di solito una durata limitata nel tempo: il condannato, ricevuto il perdono, poteva far ritorno a Roma.[1][2]

In particolare, il poeta Ovidio subì la relegatio nell'8 d.C.: egli fu esiliato a Tomi, colonia romana sulle rive del Mar Nero (oggi in Romania). Ovidio rimase sempre vago rispetto a questo avvenimento, affermando di aver commesso duo crimina, carmen et error (Tristia, II, v. 212). Nel caso del poeta, tuttavia, la pena non fu mai revocata, nonostante le numerose suppliche di amici e parenti. Secondo taluni interpreti Ovidio aveva avuto corrispondenze e amicizie politiche avverse al regime imperiale.[3][4]

  1. ^ Tocci, Il diritto obbligatorio dell'antica Roma, Civitavecchia (Roma), 2001
  2. ^ Volterra, Istituzioni di diritto romano, Roma, 1961
  3. ^ Aldo Luisi, Nicoletta F. Berrino, Culpa silenda, Edipuglia srl, 2002
  4. ^ A. Luisi, Vendetta-perdono di Augusto e l'esilio di Ovidio, Cisa, Milano 1997

Voci correlate

modifica

Collegamenti esterni

modifica