Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
«È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.»
La sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (anche nota come frode sottrattiva[1]) è un reato previsto dall'ordinamento giuridico italiano dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000.
Delitto di Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte | |
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Fonte | Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 |
Disposizioni | art. 11 |
Competenza | tribunale |
Procedibilità | d'ufficio |
Arresto | non consentito |
Fermo | non consentito |
Pena | reclusione da 6 mesi a 4 anni |
Elementi della fattispecie delittuosa
modificaElemento soggettivo del reato
modificaTrattandosi di delitto, ai fini della punibilità è richiesto il comportamento doloso dell'agente.
Elemento oggettivo del reato
modificaPer la sussistenza del delitto, trattandosi di reato di pericolo concreto, è sufficiente che vi sia un debito non inferiore a cinquantamila euro e non è richiesto che sia posta in essere una procedura di riscossione coattiva, ma che siano compiuti atti volti a inficiare il buon esito di una eventuale riscossione forzata.
Le pene previste
modificaL'articolo 11 del decreto delegato n. 74 del 2000 punisce, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni, chiunque «al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva» e chi «al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila».
È altresì prevista[da quale norma] la reclusione da 1 anno a 4 anni nei casi in cui l'ammontare delle imposte delle sanzioni e degli interessi o l'ammontare dei componenti attivi e passivi fittizi riportati nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale siano superiori ad euro duecentomila.
Competenza
modificaAi sensi dell'articolo 8, comma 1, del codice di procedura penale, la competenza territoriale del giudice penale per l'accertamento del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento d'imposte «è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato».[2]
Se questo criterio non è applicabile, si ricorre a quello previsto dall'articolo 9, comma 3, del medesimo codice che attribuisce la competenza territoriale «al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato».
Tali disposizioni sono richiamate dal decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000, le quali si applicano ai sensi dell'articolo 18 del medesimo decreto.[3]
Prescrizione
modificaA seguito delle modifiche apportare al codice penale della legge n. 251 del 5 dicembre 2005, il termine di prescrizione del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è di 6 anni.[4]
Testi normativi
modificaDecreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto"
Note
modifica- ^ Codice di diritto penale delle imprese e delle società. Annotato con la ... - Astolfo Di Amato - Google Libri
- ^ Il sistema delle sanzioni tributarie. I reati tributari. Le sanzioni ... - Gianni Bellagamba, Giuseppe Cariti - Google Libri
- ^ Articolo 18 dlgs 74/2000 - normattiva.it
- ^ La prescrizione dei reati tributari FiscoOggi.it, su fiscooggi.it. URL consultato il 4 giugno 2012 (archiviato dall'url originale il 26 maggio 2012).
Bibliografia
modifica- Francesco Tesauro, Compendio di Diritto Tributario, UTET, 2010, ISBN 978-88-598-0594-6.