Regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5921

Il Regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5921 (detto anche Testo Unico della legge comunale e provinciale) fu una norma del Regno d'Italia nonché strumento legislativo che coordinò le riforme progressiste emanate durante il governo Crispi I in tema di autogoverno locale tramite la legge 30 dicembre 1888 n. 5865.

Contenuto

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La norma fu il contraltare in tema di legislazione amministrativa della legge che aveva ampliato il corpo elettorale in ambito politico, secondo il programma della Sinistra storica. Vennero ammessi al voto tutti coloro che pagavano imposte dirette e tasse patrimoniali, esclusi gli analfabeti, i falliti, i mantenuti e i mentecatti, sostanzialmente includendo nel gioco politico locale il ceto medio.

La legge introdusse poi tutta una serie di innovazioni:

La facoltà infine di coordinare le nuove disposizioni con le vecchie fu quindi sfruttata dal governo emanando appunto il Testo Unico del 1889.

Modificazioni successive

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Modifiche del 1894

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La legge 11 luglio 1894 n°287 cambiò la durata dei consigli elevandola a sei anni, rinnovandoli per metà ogni tre anni. La durata della giunta comunale e della Deputazione Provinciale fu portata a tre anni senza più rinnovamenti parziali, e ai due organismi vennero coordinate le cariche del Sindaco e del Presidente. Vennero inoltre disposte elezioni suppletive in caso di perdita di un terzo dei consiglieri totali o della metà in una singola circoscrizione.

Tali modifiche diedero più stabilità alle amministrazioni locali, favorendo inoltre una più ampia applicazione del voto limitato. Onde permettere l'entrata in vigore delle nuove norme, vennero indette le elezioni amministrative generali per la primavera del 1895, sganciando le cariche esecutive dall'anno solare.

Modifiche del 1896

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Fu infine con la legge 29 luglio 1896 n°346 che la nomina del Sindaco da parte del Consiglio Comunale fu estesa a tutti i comuni d'Italia.

Decreto del 1898

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Avvalendosi della delega contenuta nella legge di modifica del 1894, il governo emanò poi il decreto legge 4 maggio 1898 n°164, che coordinò le varie modifiche in un nuovo Testo Unico della legge comunale e provinciale.[4]

Modifiche del 1904

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Nuove innovazioni furono introdotte dalla legge 11 febbraio 1904 n°35. Il rinnovo dei consigli divenne biennale per un terzo, così riducendo le possibilità di veder eletti candidati di opposizione. Il raccordo tra le nuove e le vecchie tempistiche di scadenza avvenne per sorteggio, con consiglieri che si videro diminuire o aumentare dal caso il mandato in corso. Contemporaneamente, il mandato degli organi esecutivi, compresi i sindaci e le deputazioni, fu elevato a quattro anni.

La nuova versione del 1908

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Avvalendosi della delega contenuta nella legge 9 giugno 1907 n. 294,[5] che aveva revisionato le liste elettorali causando in molte realtà il rinvio di un anno delle elezioni amministrative, il governo emanò il decreto legge 21 maggio 1908 n. 269, che coordinò nuovamente le varie modifiche in un nuovo testo unico.[6]

  1. ^ Data la clausola dell'arrotondamento all'unità superiore e il principio del rinnovamento dei consigli per quinti, tale innovazione fu invero in principio assai modesta, applicandosi nei fatti solo ai comuni con più di 10.000 abitanti, mentre era inefficace per le province dove i consiglieri erano ulteriormente ripartiti per mandamenti. La riforma divenne veramente sostanziale solo dal 1895, quando il rinnovo dei consigli fu disposto per mezzi.
  2. ^ Nelle prime due votazioni era richiesta la maggioranza assoluta dei votanti e la presenza dei due terzi dei consiglieri, ricorrendo al ballottaggio nel terzo scrutinio; qualora i quorum non fossero raggiunti, si rinviava di una settimana ripetendo l'iter, salvo abolire ogni quorum nella terza ed ultima votazione di ballottaggio.
  3. ^ Tale possibilità fu poi sfruttata solo per le province di Venezia, Udine, Vicenza, Rovigo e Belluno.
  4. ^ Gazzetta Ufficiale, su dwl.augusto.digitpa.gov.it. URL consultato il 13 marzo 2014 (archiviato dall'url originale il 13 marzo 2014).
  5. ^ testo
  6. ^ Gazzetta Ufficiale

Voci correlate

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Collegamenti esterni

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