Utente:Mizardellorsa/bozza parere su diritto d'autore
Elementi per il parere richiesto allo studio legale Alimena
E' stato chiesto di redigere un parere sulla situazione che si è venuta a creare dopo l'approvazione del nuovo comma 1 bis dell'articolo 70 della legge sul diritto d'autore e la risposta del sottosegretario all'interrogazione parlamentare in merito al regime delle riproduzioni su internet di fotografie di oggetti artistici custoditi nei musei statali italiani.
La commissione cultura della camera ha approvato, infatti, in via definitiva il testo del la legge sulla Siae che all'articolo 2 prevede l'introduzione di un comma aggiuntivo all'articolo 70 della legge sul diritto d'autore. Il comma, che assume la numerazione 1 bis prevede la libera pubblicazione attraverso la rete internet a titolo gratuito di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. E' previsto che la definizione dei limiti all'uso didattico e scientifico verrà stabilita da un un decreto del Ministro per i beni e le attività colturali, sentiti il Ministro della Pubblica istruzione e il Ministro dell'Università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari.
Genesi del provvedimento
modificaLa commisione cultura della Camera, presieduta dall'onorevole Folena, aveva iniziato una serie di audizioni per esaminare i problemi del diritto d'autore rispetto alle nuove tecnologie. Particolarmente importante l'audizione del giorno 7 giugno 2007 di . Stallman, Perens, e del prof . Di Corinto oltre che di software libero/open source, anche , della condivisione della conoscenza e del copyleft.
Il mondo dell'Open content a sua volta ha avuto il suo momento di svolta con un convegno, dal titolo: Condividi la conoscenza, tenutosi allo Iulm di Milano il 22 giugno con la partecipazione o l'adesione di molte personalità.
Un tema esaminato dalla comunità era stata la pretesa della Siae di chiedere i compensi di diritto d'autore al titolare di un sito didattico che aveva riprodotto fotografie quadri di artisti viventi o morti da meno di 70 anni.
Anche alcuni wikipediani il 9 luglio sottoponevano ai media e agli esponenti del mondo politico due problemi: una diffida ricevuta dal polo museale di Firenze di eliminare tutte le fotografie di oggetti d'arte conservate in detti musei, e quello della mancanza in Italia di un diritto di panorama, ogni volta che nell'immagine è presente un'opera moderna.
A seguito di una ampia consultazione dell'intero mondo dell'open content con i membri della Commissione cultura della camera gli onorevoli Filena, Guadano e Sasso presentavano un emendamento al primo provvedimento utile in esame, la legge sulla riforma della sie che assumeva questa formulazione:
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 70 della legge n. 633 del 22 aprile 1941 sono inseriti i seguenti:
1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet a titolo gratuito di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradati, per uso didattico o enciclopedico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro o abbia finalità commerciali. Per bassa risoluzione delle immagini si intende la risoluzione standard dei monitor per elaboratori elettronici in commercio e dimensioni non superiori a 500 punti per ciascuna dimensione. Per bassa risoluzione delle musiche si intende una frequenza di campionamento non superiore a 8 kilohertz. Ai medesimi usi sono consentite le riproduzioni di brani e citazioni di opere tali da non arrecare danno ai detentori dei diritti.
Nelle successive adunanze della commissione l'emendamento veniva riformulato, anche per ottenere il consensopure dell'opposizione ed agevolare, così il percorso del progetto di legge, che pertanto veniva celermente approvato sia dalla commissione cultura della camera in sede deliberante e dalla commissione pubblica istruzione del Senato, anch'essa in sede deliberante come ultimo atto, alle ore 20,30 dell'ultimo giorno prima dell'interruzione natalizia.
Testo Del provvedimento esaminato
modifica1. Dopo il comma 1 dell’articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma».
Nodi e punti chiari del testo approvato
modificaUn primo nodo è la determinazione di quali siano i siti per uso didattico o scientifico È lo stesso testo legislativo ad affidare l'esatta definizione ad un decreto da emanare dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, e con il Ministro dell’università e della ricerca. Le Commissioni parlamentari competenti, sono chiamate ad esprimere il loro parere, costituendo così un elemento di continuità tra la volontà del potere legislativo e il potere dei ministeri. La finalità della norma è chiaramente di permettere una libera utilizzazione senza necessità di autorizzazioni nè esborso di compensi, ma di evitare che attraverso questa via surrettiziamente vengano lesi gli interessi economici dei detentori dei diritti d'autore. In pratica il legislatore predetermina le condizioni per le quali si deve presumere che non c'è lesione di interessi economici. Il testo originario parlava di scopo enciclopedico e ci si è domandati del perchè della sostituzione. una possibile risposta non va solo ricercata nel desiderio di non far apparire la norma troppo evidentemente ad personam come risposta del solo caso concreto pensato, ma anche per armonizzare la norma con il primo comma. In fondo l'ipotesi è sol.
Innanzi tutto alcuni limiti sono già chiaramente espressi:
- La norma riguarda solo i siti internet e resta esclusa ogni opera derivata, anche digitale ad esempio un DVD ricavato dal testo esistente sul sito
- E' necessario che la riproduzione avvenga a bassa risoluzione o degradate. Il primo testo di emendamento presentava delle indicazioni numeriche: (500x500 pixel) definizione che aveva suscitato critiche perchè indicante le dimensioni, piuttosto che la risoluzione. Concettualmente, però, il problema è chiaro: è a bassa risoluzione quell'immagine che non è idonea per la stampa. Sarà il ministero a decidere se seguire la strada di una esatta indicazione numerica oppure si accontenterà di indicare dei concetti.. In alternativa è ammessa anche la soluzione dell'immagine degradata, esattamente come ad esempio l'alcol etilico denaturato, gode di un regime fiscale particolarmente agevolato, se è reso inidoneo con l'aggiunta di un apposito denaturante agli usi alimentari o di profumeria. Si è pertanto proposto di ritenere sufficiente aggiungere una filigrana che limiti l'utilizzo dell'immagine ai soli siti non commerciali e nello stesso tempo impedisca altri usi. rimarrà invece un nodo da risolvere quello di una esatta qualificazione dei siti a carattere non commerciale. Nel caso del sito homolaicus il ministero aveva accolto in pieno la tesi sostenuta dalla Siae che bastava la presenza di banner finalizzati al recupero delle spese vive per far qualificare il sito come commerciale..
La responsabilità penale
modificaIn un momento in cui la richiesta di rendere più severe le norme penali nei confronti di forme non corrette di utilizzo di internet l'esame delle norme penalistiche deve essere particolarmente accurato.
Il Parlamento europeo ha votato, in seduta plenaria la relazione (relatore l'eurodeputato italiano Nicola Zingaretti) che accoglie la proposta della Commissione ma, nello stesso tempo propone una serie di emendamenti. Con uno (presentato in Commissione giuridica da Umberto Guidoni), in particolare, sulla base del fair use prima esistente nel diritto americano, si stabilisce la riproduzione in copie o su supporto audio o con qualsiasi altro mezzo, a fini di critica, recensione, informazione, insegnamento (compresa la produzione di copie multiple per l'uso in classe), studio o ricerca, «non sia qualificato come reato» L'indicazione del Parlamento europeo riguarda solo gli aspetti penalistici. Ma il nuovo diritto civile ora, almeno per quello che riguarda internet per buona parte si sovrappone e, anche in caso di errore, purchè in buona fede, verrebbe ad essere un errore sulla legge extrapenale e pertanto invocabile. Il testo dell'emendamento approvato è il seguente: Gli Stati membri provvedono a che l'uso equo di un'opera protetta, inclusa la riproduzione in copie o su supporto audio o con qualsiasi altro mezzo, a fini di critica, recensione, informazione, insegnamento (compresa la produzione di copie multiple per l'uso in classe), studio o ricerca, non sia qualificato come reato. Motivazione
La libertà di stampa deve essere protetta da misure penali. Professionisti quali i giornalisti, gli scienziati e gli insegnanti non sono criminali, così come i giornali, gli istituti di ricerca e le scuole non sono organizzazioni criminali. Questa misura non pregiudica tuttavia la protezione dei diritti, in quanto è possibile il risarcimento per danni civili.