Utente:Untizioqualunque/Sandbox/Ut sive sollicite

Ut sive sollicite è un'istruzione della Segreteria di Stato della Santa Sede del 31 marzo 1969[1], scritta in latino, firmata dal cardinale Amleto Giovanni Cicognani, durante il pontificato di Paolo VI, concernente le vesti, i titoli e le insegne dei Cardinali, dei Vescovi e degli altri prelati di ordine minore[Nota 1]. È contenuta all'interno degli Acta Apostolicae Sedis, numero 61[2][3].

Ut sive sollicite

Schema riassuntivo delle disposizioni

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Cappuccio Mantelletta Cardinale Vescovo Monsignore Sacerdote / Seminarista

Abbigliamento

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Vengono aboliti:

  • Per i Cardinali:
    • il cappuccio dalla mozzetta;
    • la mantelletta;
    • il risvolto delle maniche nella veste talare;
    • la fascia con le nappe;
    • il tabarro rosso;
    • il galero rosso;
    • il saturno (cattolicesimo) rosso;
    • le scarpe e le fibbie rosse;
    • le fibbie argentate su scarpe nere.
  • Per i Vescovi:
    • il cappuccio dalla mozzetta;
    • la mantelletta;
    • la fascia con le nappe;
    • il tabarro paonazzo;
    • le fibbie argentate su scarpe nere;
    • la veste talare propria per i vescovi provenienti da Ordini religiosi.
  • Per i Prelati:
    • Abito3

Disposizioni

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Nel documento vengono disposte le nuove indicazioni nel seguente modo:

  • Prima Parte - Sull'abbigliamento
    • A) Per i Cardinali
    • B) Per i Vescovi
    • C) Per i Prelati di ordini minori
  • Seconda Parte - Titoli e Insegne
  • Terza Parte - Disposizioni aggiuntive

Prima Parte - Sull'Abbigliamento

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A) Per i Cardinali

1. Continuano a restare in uso la veste talare rossa, di lana o di un tessuto simile, insieme alla fascia, alle bordature, alle cuciture e ai bottoni di seta rossa, come anche la mozzetta dello stesso tessuto e dello stesso colore della veste talare, ma senza il cappuccio.

La mantelletta è abolita.

2. Continua anche a restare in uso la veste talare filettata, insieme alle bordature, alle cuciture, agli occhielli e ai bottoni di seta rossa, ma senza il risvolto delle maniche. Sopra questa veste può essere indossato il ferraiolo, anch'esso filettato.

3. Con entrambe le vesti talari, sia quella di colore rosso sia quella filettata, deve essere indossata la fascia rossa di seta moiré con le frange di seta alle due estremità.

La fascia con le nappe è abolita.

4. Quando viene indossata la veste talare rossa, devono anche essere utilizzate delle calze rosse. Ma è facoltativo l'uso delle calze rosse con la veste talare filettata.

5. Un abito comune, o di uso quotidiano, può essere la talare senza filettatura. Insieme all'abito talare nero, devono essere indossate delle calze nere. Il cordone pettorale rosso e lo zucchetto di seta rossa moiré possono essere portati insieme all'abito talare senza filettatura.

6. La berretta di seta rossa moiré può essere indossata soltanto con l'abito corale, ma non come copricapo comune.

7. L'uso del ferraiolone di seta rossa moiré non sarà obbligatorio per le udienze pontifice e per quelle cerimonie che sono tenute alla presenza del Sommo Pontefice. È opzionale in altri casi, anche se è riservato alle occasioni più solenni.

8. Il tabarro di lana rossa è abolito, ma può essere sostituito con un mantello di colore nero per quella dignità, al quale si può aggiungere un mantello più corto.

9. Sono aboliti il galero rosso e il saturno, anch'esso di tessuto rosso. Rimane ancora in uso il saturno in tessuto nero, che, quando è concesso, può essere adornato con nappe e cordoni dorati e rossi.

10. È abolito l'uso delle scarpe e delle fibbie rosse, come anche le fibbie argentate sulle scarpe nere.

11. Rimane l'uso del rocchetto di lino o di materiale simile. Tuttavia la cotta non dovrà essere usata su di esso.

12. Non sarà obbligatoria la cappa magna senza pelliccia di ermellino; tuttavia potrà essere utilizzata fuori Roma nelle festività più solenni.

13. Si mantiene l'uso del cordoncino e della catenella per sostenere la Croce pettorale. Il cordoncino deve essere portato solo con l'abito talare rosso o con i paramenti sacri.

B) Per i Vescovi

14. Similmente a quanto stabilito per gli abiti dei Cardinali, i Vescovi utilizzeranno una talare di colore paonazzo con una mozzetta senza cappuccio, e una talare nera ornata con occhielli, bottoni, bordi e fodera di colore rubino.

La mozzetta potrà essere indossata in qualsiasi luogo anche dai Vescovi titolari.

La mantelletta di colore paonazzo è abolita.

La talare nera con gli ornamenti di colore rubino non è più prescritta come abito comune. Sopra questa veste potrà essere indossata la pellegrina.

15. Ciò che attiene alla fascia di seta paonazza, alle calzature, alla veste comune, alla baverina, al pileolo, alla berretta, al ferraiolone di seta paonazza, al tabarro di lana dello stesso colore, alle fibbie, al rocchetto, alla cappa magna, al cordoncino e alla catenella della Croce pettorale, si applicano le norme già stabilite ai numeri 3-8 e 10-13.

16. Rimane in vigore l'uso del saturno ornato con cordoni e nappe verdi, che dovrà essere simile per tutti i Vescovi, residenziali e titolari.

17. I Vescovi provenienti da Ordini o Congregazioni religiose indosseranno la veste talare di colore paonazzo e quella con o senza occhielli, bottoni, bordi e fodera di colore rubino, come tutti gli altri Vescovi.

C) Per i Prelati di ordine minore

18. I Prelati Superiori dei Dicasteri della Curia Romana non insigniti della dignità episcopale, gli Uditori della Sacra Rota Romana, il Promotore Generale di Giustizia e il Difensore del Vincolo del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, i Protonotari Apostolici di numero, i Chierici della Camera Apostolica e i Prelati dell'Anticamera Pontificia mantengono la veste talare di colore paonazzo, la mantelletta paonazza, il rocchetto, la talare filettata e ornata di colore rubino senza la pellegrina, la fascia paonazza ornata alle due estremità con delle frange, il ferraiolone di colore paonazzo, che tuttavia non sarà necessario indossare, e il fiocco rosso sopra la berretta.

Saranno rimosse la fascia di seta con le nappe, le calzature di colore paonazzo e le fibbie sopra le scarpe.

19. Per ciò che attiene i Protonotari Apostolici soprannumerari e i Prelati d'Onore di Sua Santità, saranno aboliti la mantelletta paonazza, la fascia di seta con le nappe, le calzature di colore paonazzo, le fibbie sulle scarpe e il fiocco rosso sulla berretta. Saranno invece mantenuti la talare paonazza, quella nera filettata e ornata di colore rubino senza pellegrina, e la fascia di seta con le frange. Se dovesse risultare opportuno, indosseranno la cotta (non crispatum) sopra la talare paonazza al posto del rocchetto.

Il ferraiolone di colore paonazzo sarà mantenuto per i Protonotari Apostolici soprannumerari, anche se non sarà obbligatorio, ma non per i Prelati d'Onore di Sua Santità.

20. Per i Cappellani di Sua Santità resta vigente l'uso della talare nera filettata e ornata di colore paonazzo e con la fascia di seta paonazza, che sarà portata anche nelle sacre cerimonie. Saranno aboliti la talare paonazza, il mantellone dello stesso colore, la fascia ornata con i fiocchi e le fibbie sulle scarpe.

Seconda Parte - Titoli e le Insegne

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21. I Titoli, detti di parentela, saranno utilizzati dal Sommo Pontefice in riferimento ai Padri Cardinali, ai Vescovi e ad altri Ecclesiastici e secondo l'ordine di questi saranno soltanto i seguenti:

«Venerato Nostro Fratello»

«Venerato Fratello»

«Diletto Figlio»

22. Per i Padri Cardinali potrà essere utilizzato il titolo di «Eminenza», invece per i Vescovi il titolo di «Eccellenza», a questi sarà anche concesso di aggiungere l'aggettivo di «Reverendissimo».

23. Quando invece ci si rivolge o per iscritto o verbalmente ad un Padre Cardinale o ad un Vescovo, il primo si potrà chiamare «Signor Cardinale», invece l'altro «Monsignore», secondo la lingua italiana.

24. Il titolo di «Monsignore», che sarà utilizzato per rivolgersi ad un Vescovo, potrà essere aggiunto all'aggettivo di «Reverendissimo».

25. Anche per i Prelati, dei quali è fatta menzione al N.18, il titolo di «Monsignore» potrà essere unito all'aggettivo di «Reverendissimo». Il Decano della Sacra Rota Romana e il Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica potranno essere decorati con il titolo di «Eccellenza», benché tuttavia non venga aggiunto ad essi il titolo di «Reverendissimo». Lo stesso si applica anche per il Vice Camerlengo di Santa Romana Chiesa.

26. I Protonotari Apostolici soprannumerari, i Prelati d'Onore come anche i Cappellani di Sua Santità potranno essere decorati con il titolo di «Monsignore», al quale può essere anteposto, se fosse il caso, l'aggettivo di «Reverendo».

27. Nelle lettere ufficiali potranno essere omesse le espressioni «baciando la sacra porpora» e «baciando il sacro anello».

28. Sia concesso sia ai Padri Cardinali sia ai Vescovi di poter utilizzare uno stemma. Il disegno di questo stemma dovrà essere realizzato secondo le regole araldiche, ed è opportuno che lo stesso sia semplice e chiaro. Allo stesso tempo siano rimossi dallo stemma sia il bastone pastorale sia la mitria.

29. È concesso ai Padri Cardinali di avere cura di apporre il proprio stemma sulla facciata della chiesa su cui insiste il loro Titolo o la loro Diaconia. Sarà rimosso, invece, il ritratto dal lato della controfacciata della chiesa, di cui è titolare il Padre Porporato. Tuttavia, è concessa la facoltà, che nel summenzionato tempio, vicino la porta principale, sia letto il nome del Padre Cardinale a cui spetta il titolo, incidendo le lettere in una forma adatta alla struttura dell'edificio sacro.

Terza Parte - Disposizioni aggiuntive

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30. Per ciò che riguarda le vesti e i titoli dei Padri Cardinali o dei Patriarchi di Rito Orientale sia conservato l'uso proprio di ciascun rito.

31. I Patriarchi di Rito Latino, non insigniti della Porpora Romana, indossino le vesti che utilizzano gli altri Vescovi.

32. I Legati Pontifici, sia quelli insigniti della dignità episcopale sia quelli che ne sono privi, devono adattarsi alle norme per i Vescovi prescritte sopra. Tuttavia questi, nella propria sede, possono indossare la fascia, il pileolo, la berretta e il ferraiolone confezionato in seta moiré. Inoltre questi Legati siano chiamati con l'appellativo di «Venerabile Fratello», come prescritto sopra al N.21 per coloro che erano insigniti della dignità episcopale.

33. I Prelati e gli Abati «nullius», gli Amministratori Apostolici, i Vicari e i Prelati Apostolici, che sono privi della dignità episcopale, potranno indossare le stesse vesti degli altri Vescovi.

34. Per ciò che riguarda gli appellativi, le Conferenze Episcopali hanno la facoltà di emanare leggi opportune, che rispondano agli usi delle singole regioni, tenendo conto tuttavia delle norme e delle regole che sono contenute in questa Istruzione.

35. Infine per ciò che riguarda le vesti e i titoli dei Canonici, dei Beneficiari e dei Parroci le prescrizioni da ora in avanti saranno applicate dalla Sacra Congregazione per il Clero, che tuttavia saranno adattate secondo i criteri di questa Istruzione, vale a dire che anche in questa materia tutte le cose saranno ridotte in una forma più semplice.

  1. ^ VATICANO: VADEMECUM DELL'ELEGANZA PER NEO-CARDINALI, su www1.adnkronos.com. URL consultato l'11 agosto 2021.
  2. ^ Ut sive sollicite, su www.shetlersites.com. URL consultato l'11 agosto 2021.
  3. ^ https://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-61-1969-ocr.pdf

Annotazioni

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  1. ^ «Circa vestes, titulos et insignia generis Cardinalium, Episcoporum et Praelatorum ordine minorum»

Collegamenti esterni

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