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Il termine beneficium nel diritto romano, rappresentava un provvedimento ad personam[1], emanato per premiare una persona, mentre nel diritto medioevale indicava inizialmente una liberalità provvisoria elargita come ricompensa: in un secondo momento il termine venne a significare più precisamente la cessione di un immobile in genere per servigi militari resi, che non implicava però il traferimento della proprietà, rimanendo la stessa in capo a chi effettua l'assegnazione del beneficio: è differente dal feudo, che invece implicava la giurisdizione sul bene immobile ceduto [2]

Nei documenti storici francesi, il termine beneficium ricorre dal V secolo al IX secolo e indica la proprietà terriera. Nel diritto romano, il termine beneficium indica uno speciale privilegio o favore accordato ad una persona per la sua età, il sesso o la condizione.

A seguito delle invasioni barbariche all'interno dell'Impero Romano, presso i re Goti e Longobardi, il termine beneficium iniziò ad indicare la ricompensa per i signori dell'aristocrazia militare che si fossero distinti in battaglia, dopo aver prestato il giuramento di fedeltà al proprio sovrano (leudasianum[3]). II beneficio, originariamente amovibile, progressivamente divenne a vita ed infine ereditario, fino all'affermazione di un vero e proprio diritto nel capitolare di Quierzy (877 d. C).

A partire dal IX il termine beneficium, fu gradualmente sostituito da quello di foeudum o feudo. I benefici relativi alla proprietà e ai redditi fondiari rimasero in vita per alcune cariche e dignità della gerarchia ecclesiastica fino alla Rivoluzione francese.

  1. ^ Beneficium, su brocardi.it.
  2. ^ Cristian Mazzoni, Da beneficio a feudo (PDF).
  3. ^ S. Soleil, Introduction historique aux institutions françaises, p. 34

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