Bigamia

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La bigamia è la condizione di chi, essendo legalmente coniugato, contrae un ulteriore matrimonio, o di chi, non coniugato, contrae matrimonio con persona già coniugata.

Delitto di
Bigamia
FonteCodice penale italiano
Libro II, Titolo XI, Capo I
Disposizioniart. 556
Competenzatribunale monocratico
Procedibilitàd'ufficio
Arrestofacoltativo
Fermonon consentito
Penareclusione da uno a 5 anni

Consentita in diversi Paesi del mondo, in Italia costituisce un delitto contro la famiglia, previsto dall'art. 556 del codice penale.

Ordinamento italiano

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Secondo l'art. 556 c.p., Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.
La pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei.
Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, è dichiarato nullo, ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato è estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

I figli nati da una relazione coniugata bigama seguono le sorti dell'elemento psicologico dei genitori. In caso di buona fede anche solo unilaterale i figli nati si considerano legittimi solo a favore del coniuge di buona fede, saranno considerati naturali rispetto al coniuge di mala fede.

Bibliografia

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  • Gian Domenico PISAPIA, Delitti contro la famiglia, Torino, 1953
  • avv. Pietro SEMERARO, Famiglia e diritto penale, Roma, 2016
  • Sergio ARDIZZONE, Matrimonio, (Delitti contro il matrimonio), in Enc. giur. Treccani, XIX, 1990, 3.

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Controllo di autoritàThesaurus BNCF 42481 · LCCN (ENsh85013973 · GND (DE4145372-4 · BNF (FRcb11998639b (data) · J9U (ENHE987007284756605171
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