Collio Goriziano
Collio Goriziano o Collio è una DOC riservata ad alcuni vini la cui produzione è consentita nella provincia di Gorizia.
Collio Goriziano Disciplinare DOC | |
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Vigneti a Dolegna del Collio | |
Stato | Italia |
Regione | Friuli-Venezia Giulia |
Data decreto | 24 maggio 1968 |
Tipi regolamentati | |
Fonte: Disciplinare di produzione[1] |
Zona di produzione
modificaLa zona di produzione comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Gorizia, Mossa, San Floriano del Collio e San Lorenzo Isontino, ricalcando la fascia collinare settentrionale della provincia di Gorizia situata tra i fiumi Isonzo a est, Judrio a ovest e il confine con la Slovenia a nord.
Storia
modificaLo storico greco Erodiano, nel 298, citava delle viti maritate agli alberi di frutta e i vasi vinari che venivano legati assieme per formare un ponte sull'Isonzo in occasione di una visita imperiale; al tempo di Goti, Longobardi e del patriarcato aquileiese si ritrova il vino locale tra i tributi; a partire dal XIV secolo appaiono compravendite di vigne. Nel 1600 compaiono i vini Ribolla e Cividino, poco più avanti Refosco e Corvino.
Nella metà del 1700 è molto attiva la Società Agraria Teresiana nello sviluppo della viticoltura, in particolare grazie a Giacomo Fabricio, che diffuse il sistema a terrazzamenti (i "roncs").
Intorno alla metà del XIX secolo Teodoro Latour introdusse nel Collio vitigni bianchi francesi e tedeschi.
Tecniche di produzione
modificaLe operazioni di vinificazione e invecchiamento devono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni compresi nell'area delimitata.
È ammessa la colmatura con altri vini della stessa DOC e di colore analogo, purché i quantitativi aggiunti non superino il 15%, con un massimo del 5% per ognuno.
L'indicazione di tipologia "Rosso" è obbligatoria, mentre l'indicazione di tipologia "Bianco" è facoltativa.
Occorre obbligatoriamente riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve.
Menzione "riserva"
modificaPer fregiarsi della menzione, i vini devono possedere maggiore grado alcolico e subire un invecchiamento, le operazioni di vinificazione e invecchiamento possono essere effettuate solo all'interno della zona delimitata ed è vietato qualsiasi arricchimento.
In etichetta i caratteri per il termine "riserva" non possono essere più grandi di quelli usati per l'indicazione di vitigno.
Disciplinare
modificaLa DOC Collio goriziano è stata istituita con DPR 24.05.1968 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. GU 178 DEL 15.07.1968
Successivamente è stata modificata con:
- DPR 10.01.1979 - GU 153 - 06.06.1979
- DPR 03.11.1989 - GU 85 - 11.04.1990
- DPR 01.06.1987 - GU 144 - 23.06.1987
- DM 28.02.1995 - GU 60 - 13.03.1995
- DM 24.09.1997 - GU 239 - 13.10.1997
- DM 25.03.1998 - GU 88 - 16.04.1998
- DM 31.07.2007 - GU 186 - 11.08.2007
- DM 31.07.2007 - GU 182 - 07.08.2007
- DM 11.02.2008 - GU 42 - 19.02.2008
- DM 25.09.2008 - GU 232 - 03.10.2008
- DM 16.04.2010 - GU 95 - 24.04.2010
- DM 30.11.2011 - GU 295 - 20.12.2011
- La versione in vigore è stata approvata con DM 07.03.2014 pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf[1]
Tipologie
modificaPer tutte le tipologie è prevista la menzione riserva
Uvaggi
modificaLe uve devono sempre provenire dall'ambito aziendale ed essere delle cultivar destinate alla denominazione di origine.
La tipologia Picolit deve provenire da uve Picolit al 100%;
le altre tipologie monovarietali devono provenire da uve della varietà per almeno l'85%, tenendo presente che l'uvaggio del Riesling è il Riesling renano, quello della Malvasia è la Malvasia istriana bianca, quello del Friulano è il Tocai friulano e il Cabernet è formato da Cabernet franc, Cabernet Sauvignon e Carmenere anche miscelati. L'eventuale rimanenza può essere formata solo da altre uve provenienti dai vitigni aziendali con bacca di colore analogo.
Il bianco e il rosso possono essere composti da una o più varietà del corrispondente colore, fatta eccezione per Muller Thurgau e Traminer aromatico, che non possono superare il 15%.
Picolit
modificariserva | ||
titolo alcolometrico minimo | 14,00% vol. | |
estratto secco minimo | 18,00 g/l. | |
acidità totale minima | 4,00 g/l. | |
acidità volatile massima | 30 meq/l | |
resa massima di uva per ettaro | 40 q. | |
resa massima di uva in vino | 60% | |
invecchiamento | 20 mesi |
Vini bianchi
modificariserva | ||
titolo alcolometrico minimo | 11,50% vol. | 12,00% vol. |
estratto secco minimo | 15,00 g/l. | |
acidità totale minima | 4,00 g/l. | |
resa massima di uva per ettaro | 110 q. | |
resa massima di uva in vino | 70% | |
invecchiamento | 20 mesi |
Vini rossi
modificariserva | ||
titolo alcolometrico minimo | 11,50% vol. | 12,00% vol. |
estratto secco minimo | 19,00 g/l. | |
acidità totale minima | 4,00 g/l. | |
resa massima di uva per ettaro | 110 q. | |
resa massima di uva in vino | 70% | |
invecchiamento | 30 mesi di cui 6 in botte |
Note
modifica- ^ a b Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Collio Goriziano", su catalogoviti.politicheagricole.it. URL consultato il 6 febbraio 2022.
Collegamenti esterni
modifica- Consorzio vini del Collio, su collio.it. URL consultato il 10 settembre 2023.