Corpi armati dello Stato
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Per corpi armati dello Stato si intende il complesso delle forze e dei corpi, sia a ordinamento militare sia civile, della Repubblica Italiana che si avvalgono di armi per svolgere i loro compiti istituzionali.
Classificazione
modificaForze armate
modificaCorpi di polizia
modificaCorpi di polizia a ordinamento militare
modifica- Arma dei Carabinieri: che è sia una forza armata, anche con compiti esclusivi di polizia militare per tutte le forze armate, sia un corpo di polizia (gendarmeria). Precedentemente Arma dell'Esercito Italiano, con l'emanazione del d.lgs. del 5 ottobre 2000 n. 297, è stata classificata come "forza armata autonoma". Per le funzioni riguardanti l'ordine e sicurezza pubblica dipende funzionalmente dal Ministero dell'interno.
- Guardia di Finanza: forza di polizia a ordinamento militare, con compiti generale in materia economica e finanziaria.[1] Dipende dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ha funzioni di polizia giudiziaria, pubblica sicurezza, polizia doganale, polizia militare (per gli appartenenti al corpo). Concorre alla difesa militare dello Stato italiano alle dipendenze funzionali del Ministero della difesa, mentre per le funzioni riguardanti l'ordine e sicurezza pubblica dipende dal Ministero dell'interno.
Corpi di polizia a ordinamento civile
modificaI corpi di polizia ad ordinamento civile sono:[2]
- la Polizia di Stato dipendente dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, con funzioni di polizia giudiziaria, amministrativa, polizia stradale, di frontiera, ferrovia. La funzione predominante è la gestione dell'ordine e la sicurezza pubblica. Costituita con DPR nr. 121 del 1 aprile 1981, ha preso il posto del soppresso Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.
- il Corpo di polizia penitenziaria dipendente dal Ministero della giustizia, con competenze specializzate nei servizi inerenti alla gestione delle persone soggette a restrizioni della libertà personale e delle strutture carcerarie, con l'aggiunta di funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza, ordine pubblico e di polizia stradale in casi speciali; è una struttura ad ordinamento civile, erede delle tradizioni del Corpo degli Agenti di Custodia, ad ordinamento militare e soppresso nel 1990.
- I corpi di polizia locale in Italia. Infatti, pur dipendendo dai relativi enti locali per i compiti di polizia amministrativa nell'ambito della loro competenza territoriale, per le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza sono invece sottoposti all'autorità statale di polizia.
Attribuzioni e competenze
modificaSecondo il DPR 18 luglio 1986, n. 545 ("Approvazione del Regolamento sulla disciplina militare") si stabilisce:
«"Per quel che concerne i Corpi armati dello Stato, le attribuzioni conferite al Ministro della difesa, sono devolute, ai sensi dei rispettivi ordinamenti, ai Ministri alle cui dipendenze dirette i predetti Corpi sono posti"[3]»
Note
modifica- ^ art.1 Decr. leg. n.68/2001
- ^ VII Settore - I Corpi Armati e non dello Stato e Reparti a cavallo da difesa.it
- ^ Art. 8 Regolamento militare da "difesa.it"
Bibliografia
modifica- Corpi armati e ordine pubblico in Italia, (a cura di Livio Antonielli, Claudio Donat), Rubbettino, 2003
- Adolfo Tenca, Codici penali militari e ordinamento militare, La Tribuna, 2014.
Voci correlate
modificaAltri progetti
modifica- Wikiquote contiene citazioni di o su Corpi armati dello Stato