Intesa restrittiva della concorrenza
Per intesa restrittiva della libertà di concorrenza si intendono, secondo la legge italiana, gli accordi e/o le pratiche concordanti tra imprenditori nonché le deliberazioni che hanno per oggetto e per effetto quello di falsare e restringere la concorrenza tra imprese.
Il concetto è espresso all'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Definizione di intesa
modificaPerché venga ad esservi un'intesa è sufficiente vi sia un unico incontro, tra le imprese coinvolte, in cui vi sia stata presa la decisione di adottare un comportamento lesivo della concorrenza.[1]
Vigilanza
modificaIn Italia, l'organo deputato alla vigilanza affinché non avvengano tali tipi di intese è l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Concorrenza e pubblica amministrazione
modificaLa giurisprudenza italiana si è posta il problema se tale pratica, possa essere posta in essere da una pubblica amministrazione nel corso di aggiudicazione di appalto. La tesi prevalente è la non sussistenza di tali obblighi in quanto, qualsiasi pubblica amministrazione, durante la procedura d'appalto, rispetta criteri fissati da una norma di pari grado.[2]
Intese sanzionate nell'ordinamento italiano
modificaNell'ordinamento italiano, a titolo esemplificativo, sono state oggetto di sanzione gli accordi presi da esercenti cinematografici volti ad ottenere un medesimo prezzo per l'ingresso nelle sale medesime.[3] L'Agcm ha chiesto di liberalizzare il servizio di soccorso stradale in autostrada, gestito dal 1964 dall'ACI, ipotizzando abuso di posizione dominante e intesa restrittiva
Note
modifica- ^ Tratto da Guida al diritto del 20 giugno 2009, n. 25, pag. 104 - 106.
- ^ In tal senso si è pronunciato il Consiglio di Stato nella sentenza emessa il 18 ottobre 2002, n. 5714.
- ^ T.A.R. del Lazio, 25 settembre 2002, n. 8235, visionabile presso il sito istituzionale Archiviato il 13 dicembre 2009 in Internet Archive..