Legge 20 luglio 2004, n. 189
La legge 20 luglio 2004, n. 189 è una legge ordinaria della Repubblica italiana emanata per la tutela degli animali.
Contenuto
modificaReati e pene previste
modifica- Uccisione di animali: Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni (la pena originaria da 3 mesi a 18 mesi è stata modificata dalla Legge 4 novembre 2010, n. 201, articolo 3).
- Maltrattamento di animali: Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche o somministra sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute, è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi o con la multa da 5 000 euro a 30 000 euro. La pena è aumentata della metà se dal maltrattamento deriva la morte dell'animale (la pena originaria da 3 mesi a 1 anno o la multa da 3 000 euro a 15 000 euro è stata modificata dalla Legge 4 novembre 2010, n. 201, articolo 3).
- Spettacoli: Chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni e con la multa da 3 000 euro a 15 000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
- Combattimenti: Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da 1 anno a 3 anni e con la multa da 50 000 euro a 160 000 euro. Inoltre chiunque, allevando o addestrando animali, li destina alla partecipazione ai combattimenti è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 5 000 euro a 30 000 euro. Infine chiunque organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 5 000 euro a 30 000 euro.
- Abbandono degli animali - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività o detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura è punito con l' arresto fino ad 1 anno o con l'ammenda da 1 000 euro a 10 000 euro.
- Pellicce: Chiunque produce, commercializza, esporta o importa qualunque prodotto derivato dalla pelle o dalla pelliccia del cane o del gatto è punito con l' arresto da 3 mesi ad 1 anno o con l'ammenda da 5 000 euro a 100 000 euro.
- Foche: Chiunque produce, commercializza, esporta o importa qualunque prodotto derivato dalla foca è punito con l' arresto da 3 mesi ad 1 anno o con l'ammenda da 5 000 euro a 100 000 euro.
Attività di vigilanza zoofila
modificaL'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189, ai comma 1° e 2° dispone:
«1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.[1]»
Il D.M. del 23 marzo 2007 ha stabilito, che in via prioritaria, le attività di prevenzione dei reati di cui alla legge 189/2004 sono demandate alle forze di polizia italiane e, nell'ambito territoriale di appartenenza ed in quello funzionale dei rispettivi ordinamenti ed attribuzioni, ai corpi di polizia municipale e provinciale. La legge, oltre che modificare l'impianto normativo e sanzionatorio afferente agli atti di maltrattamento degli animali, attribuisce alle guardie zoofile dipendenti o volontarie degli enti con finalità di Protezione Ambientale e Animale, riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, la vigilanza zoofila.[2]
Note
modifica- ^ Art. 6 legge 20 luglio 2004, n. 189., su edizionieuropee.it.
- ^ Decreto del MInistero dell'Interno 23 marzo 2007, su gazzettaufficiale.it.
Voci correlate
modificaAltri progetti
modificaCollegamenti esterni
modifica- Legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate."
- Legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno."
- Nucleo Investigativo per i Reati in Danno agli Animali del Corpo forestale dello Stato
- Maltrattamenti dal sito della Lega Anti Vivisezione