Reato di pericolo
Il reato di pericolo nell'ordinamento giuridico italiano è un tipo di reato in cui l'offesa consiste nella messa in pericolo del bene giuridico e dunque la tutela penale risulta anticipata.
All'interno di questa categoria di reati, si distingue tra reati di pericolo presunto (o astratto) e reati di pericolo concreto, sulla base della differente posizione che il pericolo assume nell'ambito della norma.
Nei reati di pericolo concreto, il pericolo assume elemento costitutivo della norma e sarà compito del giudice accertare caso per caso se il bene giuridico oggetto del reato sia stato interessato da un effettivo pericolo o meno. In caso di mancato pericolo, il reato non sussiste.
Nei reati di pericolo astratto (o presunto) è il legislatore che formula in via preventiva il giudizio di pericolosità in relazione ai comportamenti antigiuridici. Il pericolo costituisce il motivo dell'incriminazione e non un elemento costitutivo del reato e per tale motivo, il giudice accerta la ricorrenza del comportamento antigiuridico, a prescindere dal fatto che la condotta, nel caso concreto oggetto del giudizio, abbia causato un pericolo effettivo o meno. Nel caso dell'omissione di soccorso di cui al comma 1 art. 593 c.p., la violazione dell'obbligo di avvisare le Autorità nel caso in cui si trovi un fanciullo non accompagnato integra il reato anche se il bambino non corre alcun pericolo: il semplice ritrovamento di un fanciullo obbliga il consociato ad avvertire le Autorità, proprio al fine di evitare un eventuale pericolo futuro.
Lista dei reati di pericolo concreto
modificaRientrano in questa categoria i seguenti reati:
- Omissione di soccorso - in merito a circostanze che richiedono la presenza di un pericolo effettivo (Art. 593 commi 2 e 3 C.P.)
- Strage (Art.422 C.P.)
- Incendio di cosa propria (Art.423 C.P.)
- Attentati alla sicurezza dei trasporti (Art. 432 C.P.)
- Minaccia (Art. 612 C.P.)
Lista dei reati di pericolo astratto o presunto
modificaRientrano in questa categoria i seguenti reati:
- Omissione di soccorso - in merito a circostanze che non richiedono la presenza di un effettivo pericolo (Art. 593 comma 1 C.P.)
- Associazione per delinquere (Art.416 C.P. In senso difforme Cassazione 2021 che ritiene si tratti di un reato di pericolo concreto).
- Avvelenamento di acque (Art.439 C.P.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis C.P.)
Voci correlate
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