Riserva naturale orientata

Una riserva naturale orientata (R.N.O.) è un tipo di area naturale protetta in cui sono consentiti interventi colturali, agricoli e silvo-pastorali purché non in contrasto con la conservazione degli ambienti naturali.[1] Al contorno delle zone di riserva (zona A) è individuata un'area di pre-riserva (zona B) a sviluppo controllato al fine di integrare il territorio circostante nel sistema di tutela ambientale.

La R.N.O. è una delle tipologie di riserva naturale ufficialmente definite in Italia, insieme alle riserva naturale speciale e alla riserva naturale integrale (R.N.I.), in uso anche nei documenti ufficiali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.[2]

Sono riconosciute con Decreto del ministero dell'Ambiente. Talvolta, le riserve sono naturali orientate e biogenetiche, come nei casi della riserva naturale Colle di Licco (DD.MM. 26.07.71/02.03.77), della riserva naturale Feudo Intramonti (DD.MM. 09.02.72/02.03.77) e della riserva naturale Valle dell'Orfento (DD.MM. 11.09.71/02.03.77).

In Sicilia (ma non solo), come esposto nel paragrafo "particolarità regionali" si pone una distinzione tra la zona di pre-riserva e area tutelata B, come zone che circondano quella "A" oggetto della tutela.

Riserve naturali orientate italiane

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Segue l'elenco delle riserve naturali orientate riconosciute nel 6º aggiornamento approvato con Decreto Ministeriale del 27 aprile 2010 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 115 alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010[3]:

Riserve naturali orientate e biogenetiche italiane

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Particolarità regionali

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Sicilia

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In Sicilia, per lo statuto speciale, la competenza è della Regione e le riserve sono riconosciute con Decreto dell'assessorato regionale Territorio e ambiente.

Nell'isola, in riferimento al significato di pre-riserva e di zona "B", sulla scorta della L. r. n. 14/1988 (sostitutiva e integrativa della L. r. n. 98/1981), non è chiaro che cosa siano effettivamente le zone "B" e le "aree di pre-riserva" nelle riserve non comprese nella perimetrazione dei parchi della Regione. Queste ultime, infatti, sono ristrette alle sole zone "A", mentre tutto il resto del territorio sottoposto a tutela altro non è che "area di pre-riserva", a prescindere dalla tipologia delle riserve, siano esse R.N.I. o R.N.O.

Nella realtà, le zone B di riserva (non ricadenti nei parchi) di cui alle planimetrie accluse ai decreti assessoriali, sembrano venire ridotte alle zone "c" delle riserve incluse nei parchi.

Il TITOLO I (Disposizioni generali), Art. 6 (ex art. 7 L. R. Sicilia n. 98/1981) -Tipologia dei territori sottoposti a tutela - dopo avere classificato le aree oggetto di tutela, siano essere parco naturale o riserve naturali, al comma 2 dice: "Al contorno delle zone delimitate come parco o riserva sono individuate adeguate aree di protezione, pre-parco o pre-riserva, a sviluppo controllato allo scopo di integrare il territorio circostante nel sistema di tutela ambientale" e al comma 3: "In tali aree possono essere previste iniziative idonee a promuovere le risorse locali, con particolare riguardo alle attività artigianali, silvo-pastorali, zootecniche e alla lavorazione dei relativi prodotti, nonché alle attività ricreative, turistiche e sportive". Attività che possono stare in zona di pre-riserva, ovvero in zona cuscinetto tra il territorio libero e il territorio vincolato a riserva naturale.

Il legislatore sembra di essersi astenuto dal dare una definizione netta, demandando all'esecutivo il compito di stabilirlo, all'interno del singolo decreto istitutivo.

L'Assessorato regionale Territorio e Ambiente, infatti, con i D. A. e i "regolamenti", dopo che il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (CRPPN) si esprime: "in ordine alla tipologia ed alle delimitazione dell'area di riserva, indicando, altresì quale soggetto, cui affidare la gestione (come da D.A. per la Costituzione della riserva naturale "Oasi faunistica di Vendicari", Art. 3, pag. 13), lascia intendere che le zone "B" delle riserve non comprese nei parchi, altro non sono che le "aree di pre-riserva". I Comuni, ai sensi dell'art. 23, comma 3: " Per le aree di pre-riserva , nel rispetto.....entro centottanta giorni dalla data del decreto istitutivo delle riserve o del decreto approvativo del regolamento... adottano piani di utilizzo finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 7, secondo e terzo comma".

  1. ^ Riserva Naturale Orientata Archivi, su Raggruppamento Carabinieri Biodiversità. URL consultato il 17 gennaio 2023.
  2. ^ Bortolotti, Astolfo Puggelli, Giulio Vinciguerra , cit., p. 103. (Google libri)
  3. ^ Ministero dell'Ambiente, Elenco delle aree protette, 6º aggiornamento 2010.

Bibliografia

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  • Lucio Bortolotti, Astolfo Puggelli e Giulio Vinciguerra, La conservazione dell'ambiente naturale: legislazione statale e regionale, University of California, Edagricole, 1976.

Voci correlate

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Collegamenti esterni

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  • Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roberto Gambino (a cura di), AP Il sistema nazionale delle aree protette nel quadro europeo: classificazione, pianificazione e gestione (PDF) [collegamento interrotto], su minambiente.it, Firenze, ALinea Editrice, 2003, ISBN 88-8125-753-X.
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