Salatrim
Salatrim, acronimo di Short And Long chain Acyl TRIglyceride Molecule, è un ingrediente alimentare accettato come sostituto a ridotto apporto energetico dei grassi alimentari, in accordo con il Regolamento EU N. 258/97 sui nuovi ingredienti alimentari, emesso nel 2003 dal Parlamento Europeo. Nel 1999 l'azienda Danisco ha chiesto l'approvazione in Gran Bretagna per l'utilizzo del salatrim e sue varianti come ingrediente negli alimenti. Nel 2001 il Comitato Scientifico per i Prodotti Alimentari appartenente all'EFSA ha emesso il suo parere, dichiarando il salatrim e le sue varianti sicure per il consumo umano.[1]
Preparazione
modificaSalatrim è preparato mediante interesterificazione non enzimatica di triacetina, tripropionina, tributirina (trigliceridi a corta catena), o del loro miscuglio con olio idrogenato di canola, soia, semi di cotone o girasole.[1]
Caratteristiche
modificaA temperatura ambiente si presenta da liquido trasparente di colore lievemente ambrato a sostanza solida di consistenza cerosa leggermente colorata. Privo di particelle e di odori particolari o rancidi.[1]
- Trigliceridi: > 87%
- Digliceridi: ≤ 10%
- Monogliceridi: ≤ 2%
- acidi grassi a catena lunga (LCFA): 33-70%
- acidi grassi a catena corta (SCFA): 30-67%
- acidi grassi saturi a catena lunga: <70% in peso
- acidi grassi trans: < 1%
- acidi grassi liberi come acido oleico: < 0,5%
Apporto energetico
modificaL'energia contenuta in un grammo di salatrim è di 6 kcal (25 kJ), quindi una riduzione del 33% dell'energia rispetto ad un grammo di grassi (9 kcal, 37 kJ). Questi valori sono stati inclusi nella tabella contenente i coefficienti di conversione per il calcolo dell'energia, nel Regolamento Europeo n. 1169/2011, relativo all'etichettatura dei prodotti alimentari.[2]
Avvertenze e restrizioni
modificaLe varianti di salatrim possono essere immesse sul mercato quali ingredienti di prodotti da forno e di pasticceria. La denominazione “grasso a basso tenore energetico (salatrim)” deve comparire in etichetta in quanto tale o nell'elenco degli ingredienti, inoltre deve essere segnalato in modo chiaro che "il consumo eccessivo può provocare disturbi gastro-intestinali" e che "i prodotti non sono destinati ad essere consumati dai bambini".[1]
Note
modifica- ^ a b c d e f David Byrne, DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1º dicembre 2003 che autorizza la commercializzazione delle varianti di salatrim quali nuovi ingredienti alimentari a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 1º dicembre 2003. URL consultato il 22 febbraio 2014.
- ^ REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 25 ottobre 2011. URL consultato il 22 febbraio 2014.