Fermata (codice della strada)
La fermata è, secondo il codice della strada italiano, la temporanea sospensione della marcia al solo fine di consentire la salita e la discesa di passeggeri oppure altre esigenze di brevissima durata. La fermata deve comunque avvenire senza che sia arrecato intralcio alla circolazione pedonale e veicolare ed il conducente deve sempre rimanere a bordo del mezzo ed essere in grado di riprendere la marcia in qualsiasi momento[1].
Non rientrano nella definizione di fermata le sospensioni della marcia dovute ad esigenze di traffico; ad esempio, non è sanzionabile l'automobilista che sospenda la marcia in divieto di fermata se è costretto a farlo dal semaforo rosso o dal traffico intenso.
La fermata può essere effettuata anche nelle aree in cui sia vietata la sosta e il veicolo deve essere collocato, salvo diversa segnalazione, il più vicino possibile al margine destro della carreggiata[2].
Divieti
modificaNei seguenti casi, salvo diversa segnalazione, sono vietate la fermata e la sosta dei veicoli:
- ovunque la fermata sia vietata dall'apposito segnale;[3]
- in corrispondenza di passaggi a livello o sui binari di treni e tram;[4]
- nelle gallerie, nei sottovia;[4]
- sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e sotto i portici;[4]
- sui dossi;[4]
- nelle curve;[4]
- sui marciapiedi, tranne nel caso in cui siano tracciati gli stalli;[4]
- lungo i passaggi pedonali;[4][5]
- in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista;[4]
- in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione;[4]
- lungo le corsie di canalizzazione;[4]
- in prossimità delle intersezioni (nei centri abitatati a meno di 5 metri dalle medesime);[4]
- sugli attraversamenti pedonali e ciclabili;[4]
- sulle piste ciclabili ed ai loro sbocchi;[4]
- lungo le corsie ciclabili;[6][7]
- negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici;[4]
- lungo le carreggiate delle autostrade, sulle rampe e sugli svincoli.[8]
Esempi di utilizzo del segnale divieto di fermata coi pannelli integrativi | |||
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Divieto di fermata limitato a specifica fascia oraria (con rimozione coatta) |
Divieto di fermata per autoarticolati (con rimozione coatta) |
Divieto di fermata eccetto autobus (con rimozione coatta) |
Se un veicolo viene lasciato in sosta in area dove vige il divieto di fermata, è sempre disposta la rimozione del mezzo.[9][10]
Obblighi del conducente
modificaNelle strade prive di marciapiede fisico, il conducente che effettua la fermata (come pure la sosta) deve lasciare uno spazio di almeno un metro sulla propria destra[11].
Fuori dai centri abitati, la fermata deve avvenire fuori dalle carreggiate, ma non sulle banchine, a meno che non sia diversamente indicato dalla prescritta segnaletica. Se non è possibile collocare il veicolo fuori dalla carreggiata, la fermata può avvenire sul margine destro[12].
Al pari della sosta, il conducente che effettua la fermata deve fare il possibile per evitare incidenti oppure l'uso del veicolo senza il suo consenso.
Note
modifica- ^ art. 157, comma 1, lett. b) Codice della Strada
- ^ art. 157, comma 2 Codice della Strada
- ^ art. 7, comma 1, lett. e) Codice della Strada
- ^ a b c d e f g h i j k l m n art. 158, comma 1 Codice della Strada
- ^ art. 3, comma 1, n. 36 Codice della Strada
- ^ art. 157, comma 1, lett. b) Codice della Strada, la fermata sulle corsie ciclabili arrecherebbe intralcio alla circolazione dei velocipedi e, in generale, di tutti i veicoli autorizzati a percorrerla.
- ^ art. 3, comma 1, n. 12-bis e 12-ter Codice della Strada
- ^ art. 176, comma 5 Codice della Strada
- ^ art. 120, comma 1, lett. b) Regolamento di Attuazione del Codice della Strada
- ^ art. 159, comma 1, lett. c) Codice della Strada
- ^ art. 157, comma 2, II periodo, Codice della Strada
- ^ art. 157, comma 3 Codice della Strada
Voci correlate
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