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La risposta del governo alle interrogazioni sul diritto di citazione | NAVIGAZIONE |
Il governo ha dato la risposta all'interrogazione in tema di diritto di citazione (art. 70 della legge sul diretto d'autore). L'interrogazione era nata da un fatto ben determinato: la richiesta da parte della Siae dei diritti d'autore per la riproduzione di quadri di artisti viventi o morti da meno di 70 anni su un sito edito a scopo didattico da un professore.
Il sen. Bulgarelli aveva presentato una interrogazione mirante a far estendere all'Italia un regime sostanzialmente ricalcato sul fair use statunitense.
In modo del tutto inaspettato il sottosegretario ha sostenuto nella sua risposta scritta che non è necessaria una riforma legislativa, perchè già l'attuale testo dell'art. 70 in tema di diritto di citazione della legge sul diritto d'autore così come modificato dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, «Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione», introduce in Italia un regime sostanzialmente simile al fair use degli U.S.A.
Prima di azzardare commenti o addirittura avventurarsi in giudizi di impatti di questa novità sulle nostre interpretazioni del diritto di citazione è opportuno aspettare le reazioni dal mondo giuridico e migliori chiarimenti dal governo.
Occorrerà anche aspettare eventuali conseguenze sull'articolo aggiuntivo 70 bis, introdotto con emendamento nel testo del DDL 2221 all'esame della Commissione cultura in sede legislativa.--Mizar (ζ Ursae Maioris) 22:57, 8 nov 2007 (CET)
Ogni tanto arriva qualche buona notizia, teniamola a mente per le prossime discussioni, grazie.--Bramfab Discorriamo 10:02, 9 nov 2007 (CET)
- Certo: Con il classico metodo di: un colpo al cerchio ed uno alla botte il governo ha detto che in Italia è sostanzialmente in vigore il fair use, ma introduce un concetto: quello dell'uso ristretto (ad esempio una scolaresca) e non pubblico (ad esempio un sito senza password) che nel fair use statunitense non c'è. Comunque rispetto alle tesi aberranti che si sentono in giro, il progresso è notevole. a questo punto diventa indispensabile l'approvazione del nuovo articolo 70 bis che per le immagini a bassa risoluzione risolve il problema, troncando ogni distorta interpretazione sulla concorrenza.--Mizar (ζ Ursae Maioris) 11:03, 9 nov 2007 (CET)
Mi pare che ci sia un errore essenziale nel ragionamento giuridico della risposta. Dice Marcucci
«Infatti, i quattro elementi che caratterizzano tale disciplina, come rinvenienti nella Section 107 del Copyright Act, e cioè: - finalità e caratteristiche dell'uso (natura non commerciale, finalità educative senza fini di lucro); - natura dell'opera tutelata; - ampiezza ed importanza della parte utilizzata in rapporto all'intera opera tutelata; - effetto anche potenzialmente concorrenziale dell'utilizzazione ricorrono a ben vedere anche nell'articolo 70 della legge sul diritto d'autore.
Pertanto, a giudizio di questa amministrazione l'ordinamento civile italiano in materia del diritto d'autore risulta oggi conforme, negli assetti fondamentali, non solo a quello degli altri paesi dell'Europa continentale ma anche a quello dei Paesi dell'area del copyright anglosassone.»
E' vero che i quattro elementi sono gli stessi, ma c'e' una differenza fondamentale. La Section 107 del Copyright Act 1976 dice:
«In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include...»
mentre l'art. 70 comma 1 della nostra Legge 22 aprile 1941 n. 633 dice:
«Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.»
Dove sta la differenza? Nella normativa statunitense i quattro elementi sono fattori che vanno considerati: non devono necessariamente essere presenti tutti e quattro. In quella italiana sono condizioni necessarie: tutte e quattro gli elementi devono essere presenti. Di conseguenza io non me la sentirei proprio di dire che le due normative sono "conformi negli assetti fondamentali"... --Il giurista da strapazzo 13:04, 9 nov 2007 (CET)
- Si attribuisce a Bismark l'affermazione che in solo tre occasioni un gentiluomo può mentire: una delle tre è se si è ministri davanti al Parlamento: In Italia, forse tale aneddoto si addice anche i sottosegretari, che nel dare la loro risposta scritta (ha ragione il giurista da strapazzo) non brillano certo per coerenza nell'interpretare le leggi italiane e quelle statunitensi.
- Sono,però, ottimista. Considero un salto di qualità che il governo ammetta che in Italia la legislazione attuale permette di applicare i principi del fair use anglosassone, sia pure con sottili distinguo come l'obbligo della contemporanea presenza di tutti e quattro i requisiti e non solo un giudizio di prevalenza.
- Scendiamo poi al nostro caso: una cosa è dire, come si diceva prima che il fair use non esiste in Italia e pertanto il contributore che carica dall'Italia deve sapere che non è invocabile. Ora invece se anche in Italia si dice che esiste il fair use, possiamo discutere all'infinito se dobbiamo applicare i criteri statunitensi o quelli italiani ad una immagine caricata dall'Italia, ma su un sito statunitense e su un server sempre statunitense.--Mizar (ζ Ursae Maioris) 18:59, 9 nov 2007 (CET)