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La risposta del governo alle interrogazioni sul diritto di citazione NAVIGAZIONE


Il governo ha dato la risposta all'interrogazione in tema di diritto di citazione (art. 70 della legge sul diretto d'autore). L'interrogazione era nata da un fatto ben determinato: la richiesta da parte della Siae dei diritti d'autore per la riproduzione di quadri di artisti viventi o morti da meno di 70 anni su un sito edito a scopo didattico da un professore.

Il sen. Bulgarelli aveva presentato una interrogazione mirante a far estendere all'Italia un regime sostanzialmente ricalcato sul fair use statunitense.

In modo del tutto inaspettato il sottosegretario ha sostenuto nella sua risposta scritta che non è necessaria una riforma legislativa, perchè già l'attuale testo dell'art. 70 in tema di diritto di citazione della legge sul diritto d'autore così come modificato dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, «Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione», introduce in Italia un regime sostanzialmente simile al fair use degli U.S.A.

Prima di azzardare commenti o addirittura avventurarsi in giudizi di impatti di questa novità sulle nostre interpretazioni del diritto di citazione è opportuno aspettare le reazioni dal mondo giuridico e migliori chiarimenti dal governo.

Occorrerà anche aspettare eventuali conseguenze sull'articolo aggiuntivo 70 bis, introdotto con emendamento nel testo del DDL 2221 all'esame della Commissione cultura in sede legislativa.--Mizar (ζ Ursae Maioris) 22:57, 8 nov 2007 (CET)[rispondi]

Ogni tanto arriva qualche buona notizia, teniamola a mente per le prossime discussioni, grazie.--Bramfab Discorriamo 10:02, 9 nov 2007 (CET)[rispondi]

Certo: Con il classico metodo di: un colpo al cerchio ed uno alla botte il governo ha detto che in Italia è sostanzialmente in vigore il fair use, ma introduce un concetto: quello dell'uso ristretto (ad esempio una scolaresca) e non pubblico (ad esempio un sito senza password) che nel fair use statunitense non c'è. Comunque rispetto alle tesi aberranti che si sentono in giro, il progresso è notevole. a questo punto diventa indispensabile l'approvazione del nuovo articolo 70 bis che per le immagini a bassa risoluzione risolve il problema, troncando ogni distorta interpretazione sulla concorrenza.--Mizar (ζ Ursae Maioris) 11:03, 9 nov 2007 (CET)[rispondi]

Mi pare che ci sia un errore essenziale nel ragionamento giuridico della risposta. Dice Marcucci

«Infatti, i quattro elementi che caratterizzano tale disciplina, come rinvenienti nella Section 107 del Copyright Act, e cioè: - finalità e caratteristiche dell'uso (natura non commerciale, finalità educative senza fini di lucro); - natura dell'opera tutelata; - ampiezza ed importanza della parte utilizzata in rapporto all'intera opera tutelata; - effetto anche potenzialmente concorrenziale dell'utilizzazione ricorrono a ben vedere anche nell'articolo 70 della legge sul diritto d'autore.
Pertanto, a giudizio di questa amministrazione l'ordinamento civile italiano in materia del diritto d'autore risulta oggi conforme, negli assetti fondamentali, non solo a quello degli altri paesi dell'Europa continentale ma anche a quello dei Paesi dell'area del copyright anglosassone.»

E' vero che i quattro elementi sono gli stessi, ma c'e' una differenza fondamentale. La Section 107 del Copyright Act 1976 dice:

«In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include...»

mentre l'art. 70 comma 1 della nostra Legge 22 aprile 1941 n. 633 dice:

«Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.»

Dove sta la differenza? Nella normativa statunitense i quattro elementi sono fattori che vanno considerati: non devono necessariamente essere presenti tutti e quattro. In quella italiana sono condizioni necessarie: tutte e quattro gli elementi devono essere presenti. Di conseguenza io non me la sentirei proprio di dire che le due normative sono "conformi negli assetti fondamentali"... --Il giurista da strapazzo 13:04, 9 nov 2007 (CET)[rispondi]

Si attribuisce a Bismark l'affermazione che in solo tre occasioni un gentiluomo può mentire: una delle tre è se si è ministri davanti al Parlamento: In Italia, forse tale aneddoto si addice anche i sottosegretari, che nel dare la loro risposta scritta (ha ragione il giurista da strapazzo) non brillano certo per coerenza nell'interpretare le leggi italiane e quelle statunitensi.
Sono,però, ottimista. Considero un salto di qualità che il governo ammetta che in Italia la legislazione attuale permette di applicare i principi del fair use anglosassone, sia pure con sottili distinguo come l'obbligo della contemporanea presenza di tutti e quattro i requisiti e non solo un giudizio di prevalenza.
Scendiamo poi al nostro caso: una cosa è dire, come si diceva prima che il fair use non esiste in Italia e pertanto il contributore che carica dall'Italia deve sapere che non è invocabile. Ora invece se anche in Italia si dice che esiste il fair use, possiamo discutere all'infinito se dobbiamo applicare i criteri statunitensi o quelli italiani ad una immagine caricata dall'Italia, ma su un sito statunitense e su un server sempre statunitense.--Mizar (ζ Ursae Maioris) 18:59, 9 nov 2007 (CET)[rispondi]