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parolacce su en.wiki NAVIGAZIONE


Gli inglesi (americani) sono esagerati.. [1] --Gliu 04:27, 7 apr 2007 (CEST)[rispondi]

Anche le parolacce come cazzo sono enciclopediche :)--Trixt 04:51, 7 apr 2007 (CEST)[rispondi]
Quasi quasi dedico una pagina al turpiloquio in lingua inglese.. :) Gliu 04:56, 7 apr 2007 (CEST)[rispondi]
Non c'è che dire, questo è proprio un pettegolezzo da BAR... lol ;P --DrugoNOT 08:58, 7 apr 2007 (CEST)[rispondi]
Usare un titolo esplicativo invece che questo schifo di titolo era una mission impossible, per Diana???
L'ho spostata ad un titolo decente --JollyRoger ۩ lo sceriffo cattivo 10:12, 10 apr 2007 (CEST)[rispondi]
Una voce così piccol sulla parte "bestemmie" mostra solo che l'autore non è mai passato da Livorno -:) - --Klaudio 10:39, 7 apr 2007 (CEST)[rispondi]
Mannaggia! Hanno messo mannaggia tra le parolacce? Porca vacca, no! Secondo me non c'hanno preso per nulla... li mortacci loro! Boia deh! --82.49.74.62 11:34, 7 apr 2007 (CEST)[rispondi]
Possiamo mettere pure noi una voce sulle bestemmie? :°D --Raptor87(Clicca qui per scrivermi) 12:43, 7 apr 2007 (CEST)[rispondi]

Dalla voce Bestemmie#In_Italia: "Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità, è punito con la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 309" (Art 724 CP) --RobertoReggi 12:50, 7 apr 2007 (CEST)[rispondi]

...tranquillo, è poco ma sicuro: en.wiki non è hostato in italia ;) --DrugoNOT 12:57, 7 apr 2007 (CEST)[rispondi]

Perdona l'esempio schifoso: è come dire "Si può può consultare materiale pedopornografico, tanto gli hosts sono negli USA"... La mia osservazione è comunque relativa alla proposta (che presumo ironica) "Possiamo mettere pure noi una voce sulle bestemmie?"--RobertoReggi 13:00, 7 apr 2007 (CEST)[rispondi]

Esiste già, qual'è il problema? Gac 13:04, 7 apr 2007 (CEST)[rispondi]
(conflittato) si puoi fare una pagina del genere anche su it.wiki, visto che pure it.wiki.x.io è ospitato non in italia, allora puoi ignorare la legge italiana seppure devi notare che se tu sei in italia violi la legge comunque (se invece sei fuori dall'italia nessuno viola la leggere italiana, ne "tu" nè il "server")... Comunque non confondere una legge locale (come quelle sulle bestemmie) con leggi su cui esistono accordi internazionali.... ciao!--DrugoNOT 13:07, 7 apr 2007 (CEST)[rispondi]
(conflittato anch'io)Ops, non avevo mica scrollato tutta la pagina... Ma scusate, si possono pubblicare così impunemente bestemmie? Nella voce inglese avevo sostituito Dio con D. e Manonna con M., previa indicazione esplicativa, ma il buon Drugonot mi ha RBato. Non sarebbe il caso di farlo per la voce italiana? --RobertoReggi 13:09, 7 apr 2007 (CEST)[rispondi]
ci sono pure bestemmie, :( --dar[censura] (cossa ghe se?) 14:20, 7 apr 2007 (CEST)[rispondi]

Gli inglesi (americani) sono esagerati.., ma quella voce è opera di italiani. --Snowdog (bucalettere) 16:09, 7 apr 2007 (CEST)[rispondi]

Non la sapevo questa voce: ora so come insultare in inglese!!! :D --Gce 16:22, 7 apr 2007 (CEST)[rispondi]

Tra l'altro ci sono anche in spagnolo, portoghese e latino. Mancano in inglese, francese e tedesco. --Snowdog (bucalettere) 17:07, 7 apr 2007 (CEST)[rispondi]

Scusate ma ribadisco il problema: nella voce italiana bestemmie sono presenti appunto bestemmie, ma la pubblicazione di bestemmie in Italia è un reato amministrativo (cp 724). Che famo? --RobertoReggi 19:28, 7 apr 2007 (CEST)[rispondi]
Famo niente. Nelle democrazie non vaticanizzate la bestemmia non è reato (anche se causa riprovazione sociale). E dato che WP vive su server ospitati in una democrazia non vaticanizzata, le lasciamo lì. Se non ti vanno, non leggerle. --JollyRoger ۩ lo sceriffo cattivo 10:15, 10 apr 2007 (CEST)[rispondi]
  1. il titolo incuriosisce, anche se è schifoso
  2. il messaggio voleva solo far sorridere, non creare ulteriori polemiche
  3. credete veramente che la voce bestemmia sia punibile come pubblicazione di bestemmie? o che magari anche la legge, come le regole di wiki, abbia un minimo di "interpretazione"? Le bestemmie lì citate hanno un fine illustrativo non offensivo.
Sono allibito. --Gliu 21:09, 7 apr 2007 (CEST)[rispondi]

Sei sicuro che sia ancora reato? --Snowdog (bucalettere) 01:59, 8 apr 2007 (CEST)[rispondi]

La bestemmia è un reato previsto dall'articolo 724 del codice penale, parzialmente dichiarato incostituzionale da una sentenza della Corte Costituzionale (n. 440 del 18 ottobre 1995). Rimangono punibili con ammenda gli oltraggi alla divinità e ai defunti. Non azzardo un'interpretazione della disposizione normativa, ma credo che nessun giudice condannerebbe l'autore di tali pagine, in quanto lo scopo è principalmente illustrativo. Ma ovviamente, IANAL. --TØØTheLinkKiller 02:54, 8 apr 2007 (CEST)[rispondi]
Tra parentesi, un giudice che interpretasse in siffatto modo, dovrebbe considerare anche gli articoli precedenti e condannare tutta l'Italia per i giochi d'azzardo svoltisi durante le festività natalizie (tombola compresa, in quanto "ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria"). Oltretutto, il reato di gioco d'azzardo è (almeno dal punto di vista della pena) più grave che la bestemmia. --TØØTheLinkKiller 02:57, 8 apr 2007 (CEST)[rispondi]
A dire il vero, quell'articolo mi è sembrato molto interessante :-) --Piddu 20:14, 8 apr 2007 (CEST)[rispondi]


Sperando di chiarire la questione, senza alcuna intenzione di creare grane, ho chiesto un parere alla polizia postale (www.commissariatodips.it):

NON VOGLIO SPORGERE ALCUNA DENUNCIA ma solo chiedere un parere. Su http://it.wiki.x.io/, l'enciclopedia on-line alla quale collaboro da alcuni mesi, sono presenti nella voce "Bestemmia" alcuni espliciti esempi di bestemmie. La stessa pagina riporta però che l'art. 724 del CP dice "Chiunque pubblicamente bestemmia...".

  • E' possibile che qualche solerte giudice intenda le bestemmie ivi contenute come illeciti amministrativi?
  • Cambia qualcosa se invece di "Dio..." compare "D. ..."?

Attendo risposta, grazie Roberto Reggi


Re: Si potrebbero ravvisare gli estremi per la configurabilità del reato. Occorre precisare, invero, che ci sarebbe la possibilità di invocare la causa di giustificazione di cui all'art. 51 del codice penale (esercizio di un diritto) che potrebbere far ritenere non punibile tale condotta. Cordiali saluti.

Aggiunta mia: l'art 51 dice: L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.

--RobertoReggi 11:06, 10 apr 2007 (CEST)[rispondi]

Secondo me queste pagine si possono cancellare tutte quante.--Serenarip 16:07, 10 apr 2007 (CEST)[rispondi]

Secondo me invece di dare pareri a destra e a manca, potresti cominciare col leggere questo e il sempre valido Wikipedia:Disclaimer_sui_contenuti--JollyRoger ۩ lo sceriffo cattivo 17:07, 10 apr 2007 (CEST)[rispondi]